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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Con una sentenza storica la Corte dichiara illegittima l’automatica attribuzione del solo cognome paterno al figlio: i genitori, di comune accordo, possono trasmettere al figlio anche il cognome materno. È la fine dell’automatismo patronimico.

Di cosa si tratta

La Corte d’appello di Genova aveva sollevato la questione di costituzionalità delle norme che imponevano l’attribuzione automatica del solo cognome paterno al figlio, anche quando entrambi i genitori volevano dare al bambino anche il cognome della madre. La regola non era scritta in un singolo articolo, ma desumibile da un complesso di disposizioni del codice civile e dell’ordinamento dello stato civile.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnata la norma desumibile dagli artt. 237, 262 e 299 del codice civile, dall’art. 72, primo comma, del r.d. n. 1238 del 1939 e dagli artt. 33 e 34 del d.P.R. n. 396 del 2000, nella parte in cui prevedeva l’automatica attribuzione del cognome paterno in presenza di contraria volontà dei genitori. Parametri invocati: artt. 2, 3, 29, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione (quest’ultimo in relazione alle norme sovranazionali contro la discriminazione della donna). Giudice rimettente: la Corte d’appello di Genova.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di quel complesso normativo nella parte in cui non consente ai coniugi, di comune accordo, di trasmettere ai figli al momento della nascita anche il cognome materno. In via consequenziale ha esteso la pronuncia all’art. 262, primo comma, cod. civ. (figli nati fuori dal matrimonio) e all’art. 299, terzo comma, cod. civ. (adozione).

Il principio

L’attribuzione automatica del solo cognome paterno è il retaggio di una concezione patriarcale della famiglia, incompatibile con il diritto all’identità personale (art. 2) e con l’uguaglianza morale e giuridica dei coniugi (artt. 3 e 29). Quando i genitori sono d’accordo, devono poter trasmettere al figlio anche il cognome materno.

Domande e risposte

Cosa ha stabilito questa sentenza?

Che i genitori, se d’accordo, possono dare al figlio anche il cognome della madre, superando l’automatismo del solo cognome paterno.

Serve l’accordo di entrambi i genitori?

Sì: la pronuncia consente l’aggiunta del cognome materno «di comune accordo» dei genitori al momento della nascita.

Vale anche per l’adozione e per i figli nati fuori dal matrimonio?

Sì: la Corte ha esteso in via consequenziale la decisione anche all’art. 262 (figli nati fuori dal matrimonio) e all’art. 299 cod. civ. (adozione).

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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