La guida

Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte dichiara parzialmente illegittima la legge 107/2015 (la cosiddetta «Buona Scuola») per due profili che invadevano le competenze regionali, ma respinge o dichiara inammissibili tutte le altre numerose censure sollevate dalle Regioni Veneto e Puglia. La riforma resta nella sua struttura essenziale.

Di cosa si tratta

Le Regioni Veneto e Puglia avevano impugnato numerose disposizioni della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione, la «Buona Scuola»), ritenendo che lo Stato avesse invaso ambiti di competenza regionale in materia di istruzione, organizzazione scolastica e formazione professionale. La Corte ha riunito i due ricorsi.

La questione di legittimità costituzionale

Erano impugnati numerosi commi dell’art. 1 della legge n. 107 del 2015 (tra cui i commi 29, 44, 47, 66, 68, 69, 74, 126, 153, 155, 162, 171, 180, 181 e 183), in riferimento principalmente agli artt. 117 (riparto di competenze Stato-Regioni), 118 e 120 della Costituzione e al principio di leale collaborazione. I giudizi sono stati promossi in via principale dalle Regioni Veneto e Puglia.

La decisione della Corte

La Corte ha riunito i giudizi e ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di due sole disposizioni: l’art. 1, comma 153 (nella parte in cui non prevedeva il coinvolgimento della Conferenza nel riparto delle risorse) e l’art. 1, comma 181, lettera e), n. 1.3). Tutte le altre questioni sono state dichiarate in parte inammissibili e in parte non fondate.

Il principio

Anche una riforma statale ampia in materia di istruzione deve rispettare gli spazi di leale collaborazione con le Regioni quando incide su funzioni a competenza concorrente: laddove il riparto di risorse tocchi attribuzioni regionali, occorre il previo coinvolgimento delle sedi di concertazione. La competenza statale resta però prevalente sull’impianto generale della riforma.

Domande e risposte

La Corte ha bocciato la «Buona Scuola»?

No. Ha annullato soltanto due profili circoscritti (commi 153 e 181), lasciando in piedi l’impianto della riforma e respingendo la maggior parte delle censure regionali.

Chi aveva sollevato le questioni?

Le Regioni Veneto e Puglia, con due distinti ricorsi in via principale poi riuniti dalla Corte.

Qual era il parametro principale invocato?

Soprattutto l’art. 117 della Costituzione sul riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni, insieme agli artt. 118 e 120.

Norme collegate

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.