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La Corte dichiara parzialmente illegittima la legge 107/2015 (la cosiddetta «Buona Scuola») per due profili che invadevano le competenze regionali, ma respinge o dichiara inammissibili tutte le altre numerose censure sollevate dalle Regioni Veneto e Puglia. La riforma resta nella sua struttura essenziale.
Di cosa si tratta
Le Regioni Veneto e Puglia avevano impugnato numerose disposizioni della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione, la «Buona Scuola»), ritenendo che lo Stato avesse invaso ambiti di competenza regionale in materia di istruzione, organizzazione scolastica e formazione professionale. La Corte ha riunito i due ricorsi.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati numerosi commi dell’art. 1 della legge n. 107 del 2015 (tra cui i commi 29, 44, 47, 66, 68, 69, 74, 126, 153, 155, 162, 171, 180, 181 e 183), in riferimento principalmente agli artt. 117 (riparto di competenze Stato-Regioni), 118 e 120 della Costituzione e al principio di leale collaborazione. I giudizi sono stati promossi in via principale dalle Regioni Veneto e Puglia.
La decisione della Corte
La Corte ha riunito i giudizi e ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di due sole disposizioni: l’art. 1, comma 153 (nella parte in cui non prevedeva il coinvolgimento della Conferenza nel riparto delle risorse) e l’art. 1, comma 181, lettera e), n. 1.3). Tutte le altre questioni sono state dichiarate in parte inammissibili e in parte non fondate.
Il principio
Anche una riforma statale ampia in materia di istruzione deve rispettare gli spazi di leale collaborazione con le Regioni quando incide su funzioni a competenza concorrente: laddove il riparto di risorse tocchi attribuzioni regionali, occorre il previo coinvolgimento delle sedi di concertazione. La competenza statale resta però prevalente sull’impianto generale della riforma.
Domande e risposte
La Corte ha bocciato la «Buona Scuola»?
No. Ha annullato soltanto due profili circoscritti (commi 153 e 181), lasciando in piedi l’impianto della riforma e respingendo la maggior parte delle censure regionali.
Chi aveva sollevato le questioni?
Le Regioni Veneto e Puglia, con due distinti ricorsi in via principale poi riuniti dalla Corte.
Qual era il parametro principale invocato?
Soprattutto l’art. 117 della Costituzione sul riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni, insieme agli artt. 118 e 120.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni, parametro centrale del giudizio.
- Art. 118 della Costituzione — attribuzione delle funzioni amministrative, invocato dalle Regioni ricorrenti.
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