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Con la sentenza n. 266 del 2016 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di due disposizioni della legge della Regione Calabria n. 11 del 2015, che incidevano sulle spese degli enti regionali interferendo con i poteri del Commissario ad acta per il piano di rientro dal disavanzo sanitario.
Di cosa si tratta
La Regione Calabria, con un provvedimento collegato alla manovra di finanza regionale 2015, aveva previsto misure di contenimento delle spese per il personale e per beni e servizi degli enti strumentali e degli organismi dipendenti dalla Regione. Lo Stato riteneva che tali misure interferissero con l’attuazione del piano di rientro sanitario affidato a un Commissario ad acta.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato in via principale gli artt. 2 e 5, comma 4, della legge della Regione Calabria n. 11 del 2015, in riferimento agli artt. 117, terzo comma (coordinamento della finanza pubblica), e 120, secondo comma, della Costituzione (potere sostitutivo dello Stato).
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 2 e 5, comma 4, della legge della Regione Calabria n. 11 del 2015.
Il principio
La Regione sottoposta a piano di rientro dal disavanzo sanitario non può adottare norme che interferiscano con l’operato del Commissario ad acta nominato dallo Stato: tali interventi violano il coordinamento della finanza pubblica e il potere sostitutivo statale.
Domande e risposte
Cosa prevedevano le norme calabresi?
Misure di contenimento delle spese per il personale e per beni e servizi degli enti e organismi dipendenti dalla Regione.
Perché sono state annullate?
Perché interferivano con il piano di rientro sanitario gestito dal Commissario ad acta, in violazione degli artt. 117, terzo comma, e 120 della Costituzione.
Chi aveva sollevato la questione?
Il Presidente del Consiglio dei ministri, in via principale.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — parametro: coordinamento della finanza pubblica
- Art. 120 della Costituzione — parametro: potere sostitutivo dello Stato
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