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Con la sentenza n. 262 del 2016 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle leggi della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia che avevano istituito un registro regionale delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (DAT) e per la donazione di organi. La materia richiedeva una disciplina uniforme di competenza dello Stato.
Di cosa si tratta
Il Friuli-Venezia Giulia aveva istituito un registro regionale per raccogliere le dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (cosiddetto «testamento biologico») e le volontà sulla donazione di organi e tessuti dei residenti, disciplinandone forma, raccolta e conservazione presso le aziende sanitarie. Lo Stato riteneva che la Regione fosse intervenuta in ambiti di sua competenza.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato in via principale, con due ricorsi poi riuniti, le leggi regionali n. 4 e n. 16 del 2015, lamentando la violazione degli artt. 3 e 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione, con riferimento alle materie dell’ordinamento civile e ad ambiti che esigono una regolazione uniforme a livello nazionale.
La decisione della Corte
La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della legge regionale n. 4 del 2015 e della legge regionale n. 16 del 2015 nella loro interezza.
Il principio
La disciplina delle dichiarazioni anticipate di trattamento incide su profili che, attenendo all’ordinamento civile e alla necessità di una regolazione uniforme su tutto il territorio nazionale, non possono essere disciplinati con legge regionale: spetta allo Stato definirne il quadro.
Domande e risposte
Che cosa aveva istituito la Regione?
Un registro regionale delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario e delle volontà di donazione di organi e tessuti.
Perché le leggi sono state annullate?
Perché la materia, attinente anche all’ordinamento civile, richiede una disciplina uniforme statale, sottratta alla competenza regionale (art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.).
Quale parametro è stato decisivo?
L’art. 117 della Costituzione, sul riparto di competenze tra Stato e Regioni, insieme all’art. 3.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — parametro: uguaglianza
- Art. 117 della Costituzione — parametro: competenza esclusiva statale (ordinamento civile) e riparto di competenze
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