Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

Con la sentenza n. 260 del 2016 la Corte costituzionale ha in parte accolto e in parte respinto il conflitto promosso dalla Regione Veneto contro lo Stato sulla verifica, da parte della Corte dei conti, dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali. Ha riconosciuto che spettava alla Corte dei conti operare quella verifica secondo i criteri fissati a livello statale.

Di cosa si tratta

La sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Veneto aveva dichiarato irregolari alcuni rendiconti presentati dai gruppi consiliari regionali per il 2014. La Regione Veneto riteneva che questo controllo ledesse la propria autonomia istituzionale, contabile e statutaria.

La questione di legittimità costituzionale

Si trattava di un conflitto di attribuzione tra enti, promosso dalla Regione Veneto contro lo Stato in relazione alla deliberazione della Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Veneto. La Regione invocava numerosi parametri costituzionali a tutela della propria autonomia, tra cui gli artt. 100, 114, 117, 118, 119, 121, 122 e 123 della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibili alcune censure relative al perimetro del controllo (spese defensionali, per il personale, di stampa e comunicazione) e ha respinto per il resto il ricorso, affermando che spettava alla Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Veneto, verificare la regolarità dei rendiconti dei gruppi consiliari sulla base dei criteri individuati dal d.P.C.m. del 21 dicembre 2012.

Il principio

Il controllo della Corte dei conti sui rendiconti dei gruppi consiliari regionali rientra nelle attribuzioni statali e non lede l’autonomia della Regione: la verifica va condotta secondo i criteri uniformi fissati a livello nazionale.

Domande e risposte

Chi ha promosso il conflitto?

La Regione Veneto, contro lo Stato, in relazione a una deliberazione della Corte dei conti.

Come si è concluso?

In parte con una dichiarazione di inammissibilità di alcune censure e in parte con il rigetto del ricorso, riconoscendo la spettanza del controllo alla Corte dei conti.

Su quali criteri va fatta la verifica?

Sui criteri individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2012.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.