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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sulle norme della Regione Sardegna in materia di protezione civile, che istituivano uffici territoriali della Direzione regionale e ne disciplinavano le funzioni a livello sovracomunale.

Di cosa si tratta

La legge della Regione Sardegna n. 36 del 2013 conteneva disposizioni urgenti in materia di protezione civile, istituendo uffici territoriali quali strutture periferiche della Direzione generale di protezione civile operanti a livello sovracomunale e modificando precedenti norme regionali sul conferimento di funzioni agli enti locali.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 4 della legge reg. Sardegna n. 36 del 2013, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione ai principi fondamentali in materia di protezione civile.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 4 della legge reg. Sardegna n. 36 del 2013, sollevate in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione.

Il principio

L’organizzazione regionale delle strutture di protezione civile, ove rispetti i principi fondamentali fissati dallo Stato nella materia concorrente, rientra nelle competenze della Regione e non viola l’art. 117, terzo comma, Cost.

Domande e risposte

Cosa prevedevano le norme sarde impugnate?

L’istituzione di uffici territoriali della Direzione generale di protezione civile, operanti a livello sovracomunale, e la modifica di norme sul conferimento di funzioni agli enti locali.

Quale parametro era invocato?

L’art. 117, terzo comma, della Costituzione, relativo alla materia concorrente e ai principi fondamentali fissati dallo Stato.

Qual è stato l’esito?

La Corte ha respinto le censure dichiarandole non fondate, confermando la legittimità delle norme regionali.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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