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La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma della Regione Abruzzo che vincolava la localizzazione delle centrali di spinta del gas funzionali ai metanodotti a determinate aree, interferendo con la competenza statale in materia di energia e con i relativi procedimenti autorizzativi.
Di cosa si tratta
La legge della Regione Abruzzo n. 13 del 2015 aveva inserito nella legge regionale n. 2 del 2008 un nuovo art. 1.2, che imponeva, ai fini dell’intesa regionale nel procedimento autorizzativo statale, la localizzazione delle centrali di spinta del gas in aree determinate (zone industriali a minore impatto ambientale e rischio sismico).
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato l’art. 1 della legge reg. Abruzzo n. 13 del 2015, in riferimento agli artt. 41, 42, 43, 117 (primo, secondo e terzo comma), 118 e 120 della Costituzione e agli artt. 43 e 49 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, lamentando il contrasto con i principi statali sulla produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge reg. Abruzzo n. 13 del 2015, nella parte in cui introduceva l’art. 1.2, commi 1 e 2, della legge regionale n. 2 del 2008.
Il principio
La materia della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia è soggetta ai principi fondamentali fissati dallo Stato: la Regione non può predeterminare in modo vincolante la localizzazione degli impianti, fissando di fatto a priori un diniego dell’intesa per le aree non indicate.
Domande e risposte
Cosa imponeva la norma abruzzese?
La localizzazione delle centrali di spinta del gas funzionali ai metanodotti in aree determinate, ai fini dell’intesa regionale nel procedimento autorizzativo.
Perché è stata dichiarata illegittima?
Perché interferiva con i principi fondamentali statali in materia di energia, predeterminando un diniego implicito dell’intesa per le aree diverse da quelle indicate.
Quale competenza era in gioco?
La materia concorrente della «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia», in cui lo Stato fissa i principi fondamentali.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze, in particolare la materia energia, parametro centrale
- Art. 118 della Costituzione — funzioni amministrative e principio di leale collaborazione nel procedimento autorizzativo
- Art. 41 della Costituzione — libertà di iniziativa economica, tra i parametri evocati
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