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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Con ordinanza, la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sull’art. 1, comma 3, della legge della Regione Sardegna n. 15 del 2013 in tema di riordino delle province, perché il giudice rimettente aveva ricostruito in modo carente il quadro normativo rilevante.

Di cosa si tratta

La legge della Regione autonoma Sardegna n. 15 del 2013 conteneva disposizioni transitorie in materia di riordino delle province. La questione nasceva da un giudizio amministrativo promosso dalla Provincia del Medio Campidano e da altri soggetti contro la Regione Sardegna.

La questione di legittimità costituzionale

Il Consiglio di Stato, sezione quinta, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 3, della legge reg. Sardegna n. 15 del 2013, in riferimento all’art. 43, secondo comma, dello Statuto speciale per la Sardegna (legge cost. n. 3 del 1948) e agli artt. 1, 48 e 51 della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni, rilevando che il giudice rimettente aveva omesso di esaminare il contesto normativo e procedimentale (in particolare la disciplina del referendum regionale) da cui realmente discendeva la soppressione delle province, e non dalla norma censurata.

Il principio

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale fondata su una ricostruzione carente o erronea del quadro normativo rilevante: il giudice rimettente deve individuare correttamente la disposizione da cui discendono gli effetti contestati.

Domande e risposte

Perché la Corte ha deciso con ordinanza e non con sentenza?

Perché l’evidente carenza nella ricostruzione della questione consentiva una pronuncia di manifesta inammissibilità in forma semplificata.

Qual era il vizio della questione?

Il giudice rimettente attribuiva alla norma censurata effetti che derivavano in realtà da un diverso contesto normativo, in particolare dalla procedura referendaria, non sottoposto al vaglio della Corte.

Cosa significa «manifesta inammissibilità»?

Che la questione presenta vizi così evidenti da impedire qualunque esame nel merito da parte della Corte.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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