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La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 1 della legge della Regione Calabria n. 19 del 2014 nella parte in cui eliminava il rinvio all’intero art. 5, comma 1, della legge costituzionale n. 1 del 1999, anziché al solo ultimo periodo, incidendo così sulla nomina a consigliere del candidato Presidente non eletto.
Di cosa si tratta
La legge regionale calabrese aveva soppresso una previsione che faceva salva l’applicazione dell’art. 5, comma 1, della legge costituzionale n. 1 del 1999, contenente la regola sulla nomina a consigliere regionale del candidato che ha riportato un numero di voti immediatamente inferiore a quello del Presidente eletto.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge reg. Calabria n. 19 del 2014, in riferimento agli artt. 123 e 117, primo comma, della Costituzione, lamentando, tra l’altro, il contrasto con lo Statuto regionale.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge regionale, limitatamente alla parte in cui elimina il rinvio all’intero art. 5, comma 1, della legge costituzionale n. 1 del 1999, anziché al solo ultimo periodo di tale comma.
Il principio
La materia elettorale regionale, regolata in armonia con la Costituzione e con i principi della legge costituzionale n. 1 del 1999, non può essere modificata in modo da incidere indebitamente sulle regole di nomina dei consiglieri collegate all’elezione diretta del Presidente della Giunta.
Domande e risposte
Cosa stabiliva la norma soppressa?
La nomina a consigliere regionale del candidato che aveva ottenuto un numero di voti immediatamente inferiore a quello del Presidente eletto, secondo l’art. 5, comma 1, della legge cost. n. 1 del 1999.
Cosa ha censurato la Corte?
Il fatto che la legge regionale eliminasse il rinvio all’intero art. 5, comma 1, anziché al solo ultimo periodo, alterando indebitamente la disciplina.
Quali parametri costituzionali erano invocati?
Gli artt. 123 (statuti e forma di governo regionali) e 117, primo comma, della Costituzione.
Norme collegate
- Art. 123 della Costituzione — autonomia statutaria regionale e forma di governo, parametro centrale della decisione
- Art. 117 della Costituzione — primo comma, vincoli derivanti dall’ordinamento e dai principi costituzionali
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