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La Corte dichiara inammissibile la questione sull’art. 32, quarto comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, in materia di accertamento delle imposte sui redditi, sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Como in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost.
Di cosa si tratta
L’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 disciplina i poteri dell’Amministrazione finanziaria nell’accertamento dei redditi, tra cui gli effetti della mancata risposta del contribuente agli inviti del Fisco. La Commissione tributaria di Como ne dubitava la legittimità.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 32, quarto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (accertamento delle imposte sui redditi), in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, sollevato dalla Commissione tributaria provinciale di Como.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 32, quarto comma, del d.P.R. n. 600 del 1973.
Il principio
La questione è stata dichiarata inammissibile: la Corte non ha esaminato il merito del dubbio sulla disciplina dell’accertamento tributario, per ragioni di carattere processuale relative all’ordinanza di rimessione.
Domande e risposte
Cosa disciplina l’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973?
I poteri istruttori dell’Amministrazione finanziaria nell’accertamento dei redditi, inclusi gli effetti della mancata risposta del contribuente.
Qual è stato l’esito?
L’inammissibilità: la Corte non è entrata nel merito.
Quali parametri erano invocati?
Gli artt. 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione.
Norme collegate
- Art. 24 della Costituzione — Diritto di difesa, parametro invocato
- Art. 111 della Costituzione — Giusto processo e contraddittorio
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