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La Corte dichiara inammissibile la questione sull’art. 1, comma 607, della legge di stabilità 2014, sollevata dal Tribunale di La Spezia in riferimento agli artt. 3, 24 e 117 Cost. (in relazione alla CEDU).
Di cosa si tratta
Il Tribunale di La Spezia dubitava della legittimità costituzionale di una disposizione della legge di stabilità 2014, ritenendola in contrasto con i principi di uguaglianza, di difesa e con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 1, comma 607, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), in riferimento agli artt. 3, 24, secondo e terzo comma, della Costituzione e all’art. 117, primo comma, Cost. in relazione all’art. 6, paragrafo 3, lettera c), della CEDU, sollevato dal Tribunale ordinario di La Spezia.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di La Spezia.
Il principio
La questione è stata dichiarata inammissibile: la Corte non è entrata nel merito del dubbio di costituzionalità per ragioni di carattere processuale relative al modo in cui era stata formulata l’ordinanza di rimessione.
Domande e risposte
Che cosa contestava il giudice di La Spezia?
La legittimità di una norma della legge di stabilità 2014, ritenuta in contrasto con uguaglianza, difesa e CEDU.
Perché la questione è inammissibile?
Per ragioni processuali: la Corte non ha potuto esaminare il merito del dubbio di costituzionalità così come prospettato.
Quali parametri erano invocati?
Gli artt. 3, 24 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 della CEDU.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza, tra i parametri invocati dal rimettente
- Art. 24 della Costituzione — Diritto di difesa, evocato nei commi secondo e terzo
- Art. 117 della Costituzione — Vincolo agli obblighi internazionali, in relazione alla CEDU
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