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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondate le questioni sul combinato disposto degli artt. 34 e 15 del d.lgs. n. 150 del 2011, in tema di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione.
Di cosa si tratta
Il d.lgs. n. 150 del 2011 ha ricondotto numerosi procedimenti civili a modelli processuali semplificati. Il Tribunale di Trani ha dubitato che la disciplina, in alcuni suoi profili, eccedesse la delega e violasse il diritto di difesa e le garanzie del processo.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale ordinario di Trani ha impugnato il combinato disposto degli artt. 34, comma 17, e 15, comma 2, del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, in riferimento all’art. 76 della Costituzione (in relazione all’art. 54 della legge n. 69 del 2009) e agli artt. 3, 24 e 111, settimo comma, della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 34, comma 17, e 15, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 2011, sollevate in riferimento agli artt. 76, 3, 24 e 111, settimo comma, della Costituzione.
Il principio
La riconduzione dei procedimenti civili a riti semplificati rientra nell’esercizio non eccedente della delega e non comprime il diritto di difesa né le garanzie del giusto processo, restando assicurati contraddittorio e impugnabilità.
Domande e risposte
La disciplina dei procedimenti civili semplificati è stata confermata?
Sì: la Corte ha dichiarato le questioni manifestamente infondate.
Quale vizio era lamentato?
Principalmente l’eccesso di delega rispetto all’art. 76 Cost., oltre alla violazione del diritto di difesa e del giusto processo.
Chi aveva sollevato la questione?
Il Tribunale ordinario di Trani, in riferimento agli artt. 76, 3, 24 e 111 della Costituzione.
Norme collegate
- Art. 76 della Costituzione — è il parametro centrale: limiti alla delega legislativa esercitata con il d.lgs. n. 150 del 2011.
- Art. 24 della Costituzione — evocato a tutela del diritto di difesa nei procedimenti semplificati.
- Art. 111 della Costituzione — richiamato (settimo comma) sulle garanzie del giusto processo e l’impugnabilità.
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