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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sulla riforma della geografia giudiziaria (d.lgs. n. 155 del 2012 e legge delega n. 148 del 2011), che aveva riorganizzato tribunali e uffici del pubblico ministero.

Di cosa si tratta

La riforma del 2012 aveva soppresso e accorpato numerosi tribunali e procure. L’Ordine degli avvocati di Avezzano e alcuni dipendenti del Ministero della giustizia avevano impugnato gli atti attuativi davanti al TAR per l’Abruzzo, che ha sollevato dubbi sulla conformità della delega e del suo esercizio alla Costituzione.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo ha impugnato gli artt. da 1 a 10 del d.lgs. 7 settembre 2012, n. 155, in riferimento all’art. 76 della Costituzione (eccesso di delega), e l’art. 1, comma 5, della legge n. 148 del 2011, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondate sia la questione relativa agli artt. da 1 a 10 del d.lgs. n. 155 del 2012 (in riferimento all’art. 76 Cost.), sia quella relativa all’art. 1, comma 5, della legge n. 148 del 2011 (in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.).

Il principio

La riorganizzazione delle circoscrizioni giudiziarie rientra nell’ampia discrezionalità del legislatore delegato, purché rispetti i principi e criteri direttivi della delega: l’esercizio della delega non ha ecceduto i limiti fissati né violato i principi di ragionevolezza e buon andamento.

Domande e risposte

La riforma della geografia giudiziaria è stata confermata?

Sì: la Corte ha dichiarato non fondate le questioni, ritenendo legittimo l’esercizio della delega legislativa.

Chi aveva sollevato la questione?

Il TAR per l’Abruzzo, in un giudizio promosso dall’Ordine degli avvocati di Avezzano e da dipendenti del Ministero della giustizia.

Quale vizio era principalmente lamentato?

L’eccesso di delega, in riferimento all’art. 76 della Costituzione.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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