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La Corte costituzionale ha ordinato la restituzione degli atti al giudice rimettente in tema di omesso versamento di ritenute (art. 10-bis del d.lgs. n. 74 del 2000), a seguito delle modifiche legislative sopravvenute con il d.lgs. n. 158 del 2015.
Di cosa si tratta
Il Tribunale di Treviso aveva sollevato dubbi sull’art. 10-bis del d.lgs. n. 74 del 2000 in materia di omesso versamento delle ritenute. Dopo l’ordinanza di rimessione, però, è intervenuto il d.lgs. n. 158 del 2015, che ha riformato il sistema sanzionatorio tributario modificando proprio la norma censurata e innalzando la soglia di punibilità.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale ordinario di Treviso ha impugnato l’art. 10-bis del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione (in relazione all’art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU) e all’art. 3 della Costituzione, con riguardo ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011.
La decisione della Corte
La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale ordinario di Treviso, affinché valuti nuovamente la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione alla luce del nuovo quadro normativo.
Il principio
Quando, dopo l’ordinanza di rimessione, sopravviene una modifica della norma censurata (ius superveniens), la Corte restituisce gli atti al giudice a quo perché rivaluti la questione alla luce della disciplina mutata.
Domande e risposte
Perché la Corte non ha deciso nel merito?
Perché dopo la rimessione è intervenuto il d.lgs. n. 158 del 2015, che ha modificato la norma censurata: gli atti vanno restituiti al giudice per una nuova valutazione.
Cosa significa restituzione degli atti?
La Corte rinvia la causa al giudice rimettente affinché verifichi se la questione sia ancora rilevante e fondata dopo il mutamento normativo.
Quale norma era contestata?
L’art. 10-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, sull’omesso versamento delle ritenute.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — evocato sotto il profilo della ragionevolezza in relazione alla soglia di punibilità.
- Art. 117 della Costituzione — richiamato (primo comma) in relazione all’art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU.
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