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Con l’ordinanza n. 177 del 2016 la Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 323 del codice penale (abuso d’ufficio), sollevata per la presunta indeterminatezza della nozione di «violazione di norme di legge»: il giudice aveva descritto in modo insufficiente il fatto e formulato un petitum ambiguo.
Di cosa si tratta
Un dirigente medico aveva denunciato per abuso d’ufficio il direttore della sua unità ospedaliera, lamentando vessazioni e violazioni dei contratti collettivi. Il pubblico ministero aveva chiesto l’archiviazione; di fronte all’opposizione della persona offesa, il GIP di Enna aveva dubitato della determinatezza della norma penale.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 323 del codice penale, in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 97 della Costituzione, nella parte in cui — secondo il «diritto vivente» — includerebbe nella «violazione di norme di legge» anche l’inosservanza dell’art. 97 Cost. e di contratti collettivi, atti amministrativi e prassi. Giudice rimettente: il GIP del Tribunale ordinario di Enna.
La decisione della Corte
La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione. L’ordinanza descriveva in modo insufficiente la condotta contestata, impedendo di verificare sotto quale profilo la norma andasse applicata; inoltre il giudice non aveva spiegato perché non praticare un’interpretazione conforme a Costituzione, a fronte di un orientamento giurisprudenziale tutt’altro che consolidato, e aveva formulato un petitum ambiguo.
Il principio
Il giudice che solleva una questione di costituzionalità su una norma penale deve descrivere compiutamente il fatto, formulare un petitum chiaro e dar conto di aver tentato un’interpretazione conforme a Costituzione, soprattutto quando il presunto «diritto vivente» non è consolidato; in mancanza, la questione è manifestamente inammissibile.
Domande e risposte
Cosa ha deciso la Corte sull’abuso d’ufficio?
Non è entrata nel merito: ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile perché il giudice aveva descritto male il fatto e formulato una richiesta ambigua, senza tentare un’interpretazione conforme a Costituzione.
Qual era il dubbio sull’art. 323 c.p.?
Che la nozione di «violazione di norme di legge» fosse troppo vaga, includendo anche la violazione dell’art. 97 Cost. e di contratti collettivi e prassi, in contrasto con il principio di determinatezza delle norme penali (art. 25 Cost.).
La violazione dei contratti collettivi integra l’abuso d’ufficio?
La Corte ricorda che, secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità, la violazione delle norme dei contratti collettivi del pubblico impiego non realizza di per sé il presupposto del reato di abuso d’ufficio.
Norme collegate
- Art. 25 della Costituzione — principio di determinatezza e legalità in materia penale, parametro della questione
- Art. 97 della Costituzione — imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, richiamati nel giudizio
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