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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Con la sentenza n. 176 del 2016 la Corte costituzionale respinge le censure della Regione Veneto contro la norma della legge di stabilità 2015 che, nel riordino delle Province, demanda agli enti di area vasta l’uso di forme di lavoro a tempo parziale per il personale in soprannumero: in parte inammissibili, in parte non fondate.

Di cosa si tratta

Nel processo di riordino delle Province, la legge di stabilità 2015 prevedeva che, se il personale non fosse stato ricollocato entro fine 2016, gli enti di area vasta definissero criteri e tempi per ricorrere al part-time del personale non dirigenziale con maggiore anzianità contributiva. La Regione Veneto aveva impugnato la norma.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 1, comma 428, della legge n. 190 del 2014, in riferimento agli artt. 3, 5, 35, 97, 114, 117 (terzo e quarto comma), 118 e 120 della Costituzione. Ricorrente: la Regione Veneto.

La decisione della Corte

La Corte dichiara inammissibili le questioni sollevate in riferimento agli artt. 3 e 35 Cost. e non fondate quelle relative agli altri parametri. La disciplina, transitoria e finalizzata a gestire il personale in soprannumero, rientra nelle competenze statali e non lede l’autonomia regionale né gli altri parametri invocati.

Il principio

Le misure transitorie statali per la gestione del personale in soprannumero degli enti di area vasta, nell’ambito del riordino delle Province, non eccedono le competenze dello Stato né ledono l’autonomia regionale, costituendo regolazione di un processo straordinario di ricollocazione.

Domande e risposte

Cosa ha deciso la Corte?

Ha respinto le censure della Regione Veneto: in parte le ha dichiarate inammissibili (artt. 3 e 35 Cost.), in parte non fondate, salvando quindi la norma sul part-time del personale degli enti di area vasta.

Cosa prevedeva la norma impugnata?

Che, se entro il 31 dicembre 2016 il personale provinciale non fosse stato ricollocato, gli enti di area vasta definissero criteri e tempi per ricorrere al lavoro a tempo parziale del personale non dirigenziale con maggiore anzianità contributiva.

La norma lede l’autonomia delle Regioni?

Secondo la Corte no: si tratta di una disciplina transitoria e straordinaria, riconducibile alle competenze statali, che non comprime illegittimamente l’autonomia regionale.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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