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Con la sentenza n. 173 del 2016 la Corte costituzionale salva il contributo di solidarietà sulle pensioni più elevate previsto per il triennio 2014-2016, dichiarando non fondate le questioni: il prelievo, a differenza di altri bocciati in passato, è ragionevole, temporaneo, progressivo e destinato all’interno del circuito previdenziale.
Di cosa si tratta
Numerosi titolari di pensioni molto elevate (oltre quattordici volte il trattamento minimo INPS) avevano contestato la decurtazione introdotta dal «contributo di solidarietà». Varie sezioni della Corte dei conti avevano sollevato la questione, anche richiamando una precedente decisione (sentenza n. 116 del 2013) che aveva colpito un prelievo analogo.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato in particolare l’art. 1, comma 486, della legge n. 147 del 2013 (con i collegati commi 483, 487 e 590), in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 35, 36, 38, 53, 81, 97 e 136 della Costituzione. Giudici rimettenti: le sezioni giurisdizionali della Corte dei conti per Veneto, Campania, Calabria e Umbria.
La decisione della Corte
La Corte, riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni sul comma 486 (contributo di solidarietà) e sul comma 483, dichiarando inammissibili le restanti. Il contributo è ritenuto legittimo perché ragionevole, temporaneo (triennale), progressivo per fasce di importo, destinato a finalità di solidarietà interne al sistema previdenziale e non assimilabile al prelievo tributario già censurato.
Il principio
Un contributo di solidarietà sulle pensioni più elevate è costituzionalmente legittimo se è eccezionale, temporaneo, progressivo, sostenibile e operante all’interno del circuito previdenziale a fini di solidarietà; in tal caso non viola i principi di eguaglianza, capacità contributiva e tutela del trattamento pensionistico.
Domande e risposte
La Corte ha salvato il contributo sulle pensioni d’oro?
Sì: ha dichiarato non fondate le questioni sul contributo di solidarietà, ritenendolo legittimo perché eccezionale, temporaneo, progressivo e destinato a finalità solidaristiche interne alla previdenza.
Perché questo prelievo è stato salvato mentre uno simile era stato bocciato nel 2013?
Perché rispetto a quello dichiarato illegittimo con la sentenza n. 116 del 2013, il nuovo contributo presenta caratteri diversi: progressività per fasce, durata limitata e destinazione delle somme all’interno del sistema previdenziale.
Chi era colpito dal contributo?
I titolari di trattamenti pensionistici molto elevati, superiori a quattordici volte il trattamento minimo INPS, con aliquote crescenti dal 6 al 18 per cento sulle fasce più alte.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza e ragionevolezza, su cui è valutata la legittimità del prelievo
- Art. 38 della Costituzione — tutela previdenziale e adeguatezza del trattamento pensionistico
- Art. 53 della Costituzione — capacità contributiva, invocata per la natura del contributo
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