Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte dichiara non fondata la questione sull’esclusione automatica del responsabile civile (ad esempio l’assicuratore) dal giudizio abbreviato: la regola dell’art. 87, comma 3, del codice di procedura penale resta una scelta non irragionevole, coerente con la celerità del rito.

Di cosa si tratta

Nel processo penale, il responsabile civile (chi deve risarcire il danno, come l’assicurazione) viene escluso automaticamente quando l’imputato chiede il giudizio abbreviato. In un processo per omicidio stradale, l’imputato voleva citare la propria assicurazione anche nell’abbreviato e ha eccepito l’incostituzionalità di quella esclusione.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Palermo ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 87, comma 3, del codice di procedura penale, che impone l’esclusione del responsabile civile quando è disposto il giudizio abbreviato.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondata la questione. L’esclusione del responsabile civile risponde all’esigenza di non gravare il rito abbreviato, caratterizzato dalla massima celerità, e tale ratio non è venuta meno con le riforme del 1999. La parte civile non subisce pregiudizio, potendo agire in sede civile; la rimozione della norma, anzi, esporrebbe il responsabile civile a un giudizio a prova contratta cui non ha partecipato, ledendo il suo diritto di difesa.

Il principio

L’automatica esclusione del responsabile civile dal giudizio abbreviato è una scelta discrezionale e non irragionevole del legislatore, coerente con la funzione di celerità del rito e rispettosa del diritto di azione della parte civile, che può comunque agire in sede civile.

Domande e risposte

Chi è il responsabile civile nel processo penale?

È il soggetto, come l’assicuratore, tenuto a rispondere civilmente del danno provocato dall’imputato; può essere chiamato nel processo penale dove si è costituita la parte civile.

Perché viene escluso dall’abbreviato?

Per non appesantire un rito improntato alla massima celerità con la presenza di un soggetto la cui posizione è incisa solo sul piano privatistico.

La parte civile resta tutelata?

Sì: l’esclusione non pregiudica l’azione risarcitoria in sede civile e la parte civile può anche non accettare il rito abbreviato.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.