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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara inammissibili le questioni sollevate dalla Corte d’appello di Firenze sull’art. 2 della legge Pinto, in tema di equa riparazione per la violazione del termine ragionevole del processo.

Di cosa si tratta

La Corte d’appello di Firenze dubitava della legittimità delle norme della legge Pinto (legge n. 89 del 2001) che, dopo la riforma del 2012, fissano limiti e presupposti per l’indennizzo dovuto a chi ha subito un processo di durata irragionevole.

La questione di legittimità costituzionale

Erano impugnati l’art. 2, commi 2-bis e 2-ter, della legge n. 89 del 2001 (come modificata dal d.l. n. 83 del 2012), in riferimento agli artt. 3, 111, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli artt. 6 e 13 della CEDU. Giudice rimettente: la Corte d’appello di Firenze.

La decisione della Corte

La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni relative al comma 2-bis e inammissibili le questioni relative al comma 2-ter dell’art. 2 della legge n. 89 del 2001, per profili attinenti alla formulazione e alla prospettazione delle censure.

Il principio

Le questioni di legittimità costituzionale devono essere formulate in modo specifico e completo: i difetti di prospettazione delle censure, anche in tema di equa riparazione per l’irragionevole durata del processo, ne determinano l’inammissibilità.

Domande e risposte

Che cos’è la legge Pinto?

È la legge n. 89 del 2001, che prevede un’equa riparazione (indennizzo) a favore di chi ha subito un processo di durata irragionevole, in attuazione dell’art. 6 CEDU.

Che cosa contestava la Corte d’appello di Firenze?

I commi 2-bis e 2-ter dell’art. 2, introdotti nel 2012, che fissano presupposti e limiti per il riconoscimento dell’indennizzo.

Perché le questioni sono state dichiarate inammissibili?

Per ragioni processuali legate alla formulazione e alla prospettazione delle censure, senza esame del merito.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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