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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 464-bis c.p.p., che fissa fino all’apertura del dibattimento il termine per chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova.

Di cosa si tratta

Il Tribunale di Brindisi dubitava della legittimità della norma che consente di chiedere la messa alla prova solo fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, ritenendola in contrasto con il principio di legalità e irretroattività sancito dalla CEDU, trattandosi di istituto introdotto da poco.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 464-bis, comma 2, del codice di procedura penale, in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 7 della CEDU, nella parte in cui fissa all’apertura del dibattimento il termine per la richiesta di messa alla prova. Giudice rimettente: il Tribunale ordinario di Brindisi.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 464-bis, comma 2, c.p.p., sollevata in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 7 della CEDU.

Il principio

La previsione di un termine processuale (l’apertura del dibattimento) per chiedere la messa alla prova attiene alla disciplina del processo e non viola il principio di legalità e irretroattività penale di cui all’art. 7 CEDU, che riguarda i reati e le pene.

Domande e risposte

Entro quando si può chiedere la messa alla prova?

Secondo l’art. 464-bis c.p.p., la richiesta può essere proposta fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.

Perché il giudice invocava l’art. 7 CEDU?

Riteneva che il termine si traducesse in un’applicazione sfavorevole della disciplina a fatti pregressi; la Corte ha escluso che si tratti di materia coperta dal principio di irretroattività penale.

Come ha deciso la Corte?

Ha dichiarato la questione manifestamente infondata: il termine processuale non viola il principio di legalità e irretroattività della CEDU.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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