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La Corte costituzionale non decide nel merito la questione sul reato di omesso versamento dell’IVA (art. 10-ter del d.lgs. n. 74 del 2000) e restituisce gli atti al giudice di Treviso, perché dopo l’ordinanza di rimessione è entrata in vigore una riforma che ha innalzato la soglia di punibilità e introdotto una causa di non punibilità.
Di cosa si tratta
Il reato di omesso versamento dell’IVA punisce chi non versa, entro il termine di legge, l’imposta dovuta in base alla dichiarazione annuale oltre una certa soglia. Il Tribunale di Treviso, in un processo penale, dubitava che punire questa condotta sia in sede penale sia con una sanzione amministrativa violasse il divieto di essere giudicati due volte per lo stesso fatto («ne bis in idem»).
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 10-ter del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU e all’art. 50 della Carta di Nizza (divieto di «bis in idem»). La questione era stata sollevata dal Tribunale ordinario di Treviso nell’ambito di un procedimento penale per omesso versamento dell’IVA.
La decisione della Corte
La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale di Treviso. Dopo l’ordinanza di rimessione è intervenuto il d.lgs. n. 158 del 2015, che ha innalzato la soglia di punibilità a duecentocinquantamila euro per periodo d’imposta (importo superiore a quello contestato) e ha introdotto una causa di non punibilità in caso di integrale pagamento del debito tributario. Spetta quindi al giudice rivalutare la rilevanza della questione alla luce della nuova disciplina.
Il principio
Quando, dopo la rimessione, sopravviene una modifica normativa che incide sulla fattispecie e può influire sulla rilevanza della questione (qui l’innalzamento della soglia di punibilità, più favorevole al reo ai sensi dell’art. 2 del codice penale), la Corte restituisce gli atti al giudice rimettente perché ne riconsideri la rilevanza.
Domande e risposte
La Corte ha dichiarato incostituzionale il reato di omesso versamento IVA?
No. La Corte non è entrata nel merito: ha restituito gli atti al giudice perché valutasse di nuovo la rilevanza della questione dopo la riforma del 2015.
Cosa è cambiato con il d.lgs. n. 158 del 2015?
La soglia di punibilità per l’omesso versamento IVA è salita a 250.000 euro per periodo d’imposta ed è stata introdotta una causa di non punibilità in caso di integrale pagamento del debito tributario prima dell’apertura del dibattimento.
Perché l’innalzamento della soglia rileva anche per fatti precedenti?
Perché, secondo la Corte di cassazione richiamata, l’aumento delle soglie è una modifica favorevole al reo e si applica retroattivamente ai sensi dell’art. 2 del codice penale.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — La violazione del «ne bis in idem» CEDU era prospettata in riferimento a questo parametro, che impone il rispetto dei vincoli internazionali.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.