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La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 116 del Testo unico sulle spese di giustizia, in tema di compenso del difensore d’ufficio dell’imputato irreperibile o insolvente.

Di cosa si tratta

Il giudice penale del Tribunale di Roma, chiamato a liquidare il compenso a un difensore d’ufficio, dubitava della legittimità della disciplina che regola le modalità e i tempi del pagamento del compenso a carico dello Stato, quando l’assistito sia irreperibile o insolvente.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 116 del d.P.R. n. 115 del 2002 (Testo unico delle spese di giustizia), in riferimento agli artt. 3, 97 e 111 della Costituzione. Giudice rimettente: il Tribunale ordinario di Roma.

La decisione della Corte

La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 116 del d.P.R. n. 115 del 2002, sollevata in riferimento agli artt. 3, 97 e 111 della Costituzione.

Il principio

La disciplina della liquidazione del compenso al difensore d’ufficio, contenuta nel Testo unico sulle spese di giustizia, non contrasta con i principi di eguaglianza, buon andamento e giusto processo: rientra nella ragionevole discrezionalità del legislatore.

Domande e risposte

Chi è il difensore d’ufficio?

È l’avvocato nominato dallo Stato per assistere l’imputato che non abbia un difensore di fiducia; ha diritto a un compenso, posto a carico dell’assistito o, se insolvente o irreperibile, dello Stato.

Che cosa contestava il giudice?

La disciplina dell’art. 116 sulle modalità di liquidazione e pagamento del compenso al difensore d’ufficio in caso di assistito irreperibile o insolvente.

Come ha deciso la Corte?

Ha dichiarato la questione manifestamente infondata: la norma è conforme ai parametri costituzionali evocati.

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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