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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte ha ritenuto in parte inammissibile e in parte infondata la questione sul divieto di permanere nelle graduatorie a esaurimento per i docenti già assunti a tempo indeterminato: la previsione non viola i principi di uguaglianza, tutela del lavoro e accesso ai pubblici uffici.

Di cosa si tratta

Un docente già titolare di contratto a tempo indeterminato contestava la norma che, dall’anno scolastico 2010-2011, non consente la permanenza nelle graduatorie a esaurimento a chi ha già stipulato un contratto a tempo indeterminato, ritenendola irragionevole.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 4-quinquies, del d.l. n. 134 del 2009, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 4, secondo comma, 35, 51 e 97 della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile la questione in riferimento all’art. 97 Cost. e non fondata la questione in riferimento agli artt. 3, primo comma, 4, primo comma, 35 e 51 Cost.: la regola che esclude dalle graduatorie a esaurimento i docenti già assunti a tempo indeterminato non è irragionevole, perché chi ha conseguito la stabilizzazione non ha più titolo a restare in una graduatoria finalizzata proprio all’immissione in ruolo.

Il principio

È ragionevole escludere dalle graduatorie a esaurimento i docenti già assunti a tempo indeterminato: la graduatoria è finalizzata all’immissione in ruolo, sicché chi quel ruolo ha già conseguito non subisce alcuna lesione dei principi di uguaglianza, tutela del lavoro e accesso ai pubblici uffici.

Domande e risposte

Cosa prevede la norma contestata?

Che dall’anno scolastico 2010-2011 non possa restare nelle graduatorie a esaurimento il docente già assunto a tempo indeterminato.

Perché la Corte l’ha ritenuta non irragionevole?

Perché la graduatoria serve all’immissione in ruolo: chi è già stato stabilizzato non ha più titolo a permanervi.

La Corte ha deciso tutto nel merito?

No: ha dichiarato inammissibile la questione in riferimento all’art. 97 Cost. e infondata quella sugli altri parametri.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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