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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’impugnabilità del lodo dell’arbitrato irrituale: il giudice rimettente non ha descritto il caso concreto e ha trascurato la giurisprudenza della Cassazione, rendendo impossibile il controllo sulla rilevanza.

Di cosa si tratta

Nell’ambito di una controversia tra imprese, il Tribunale di Terni dubitava che fosse legittimo limitare l’impugnazione del lodo reso in un arbitrato irrituale (una forma di risoluzione delle liti basata sull’accordo delle parti) ai soli motivi tassativi previsti dalla legge, escludendo i vizi del consenso e il difetto di motivazione.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 808-ter del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 3, 24, 101 e 111 della Costituzione, nella parte in cui limita l’impugnabilità del lodo irrituale ai casi ivi previsti. Giudice rimettente: il Tribunale ordinario di Terni.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile. Il giudice a quo aveva omesso di descrivere la fattispecie concreta, impedendo il controllo sulla rilevanza, e non aveva considerato l’orientamento consolidato della Cassazione, secondo cui il lodo irrituale è comunque soggetto al regime delle impugnative negoziali in quanto negozio di accertamento.

Il principio

L’omessa descrizione del caso concreto e il mancato confronto con il diritto vivente della Cassazione determinano la manifesta inammissibilità della questione, per difetto di motivazione sulla rilevanza.

Domande e risposte

Che cos’è l’arbitrato irrituale?

È una modalità di risoluzione delle controversie in cui le parti affidano agli arbitri una decisione di natura negoziale (un lodo) anziché ricorrere al giudice; la sua disciplina è nell’art. 808-ter c.p.c.

Perché la questione è stata respinta senza esame nel merito?

Perché il giudice non aveva descritto il caso concreto, rendendo impossibile valutare se la norma fosse davvero rilevante per decidere la causa.

La Corte ha detto che il lodo irrituale non è impugnabile?

No. Ha ricordato che, secondo la Cassazione, il lodo irrituale resta impugnabile con le impugnative negoziali, proprio perché ha natura di negozio di accertamento.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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