Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte non decide nel merito sui contratti a termine dei docenti: poiché nel frattempo è intervenuta la riforma della scuola (legge n. 107 del 2015), ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Trento perché rivaluti se la questione sia ancora rilevante.
Di cosa si tratta
Alcuni docenti della Provincia autonoma di Trento, assunti con una successione di contratti a tempo determinato, avevano chiesto il risarcimento del danno per l’abuso dei contratti a termine. Il Tribunale di Trento dubitava che la normativa che consente le supplenze annuali in attesa dei concorsi fosse compatibile con il diritto dell’Unione europea sul lavoro a tempo determinato.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati l’art. 4, comma 1, della legge n. 124 del 1999 e l’art. 93, commi 1 e 2, della legge della Provincia autonoma di Trento n. 5 del 2006, in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione alla clausola 5 dell’accordo quadro europeo sul lavoro a tempo determinato (direttiva 1999/70/CE). Giudice rimettente: il Tribunale ordinario di Trento.
La decisione della Corte
La Corte, riuniti i giudizi, ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale ordinario di Trento. Dopo le ordinanze di rimessione era infatti intervenuta la legge n. 107 del 2015, che ha riformato la disciplina del contratto a termine per il personale della scuola: spetta quindi al giudice rivalutare la perdurante rilevanza della questione alla luce della normativa sopravvenuta.
Il principio
Quando, dopo l’ordinanza di rimessione, muta il quadro normativo applicabile (ius superveniens), la Corte non decide nel merito ma restituisce gli atti al giudice, perché verifichi se la questione conservi rilevanza nel giudizio principale.
Domande e risposte
Che cosa significa «restituzione degli atti»?
La Corte rinvia il fascicolo al giudice che aveva sollevato la questione, affinché valuti di nuovo se la pronuncia richiesta serva ancora a decidere la causa, alla luce delle norme nel frattempo cambiate.
Perché la Corte non ha deciso se la norma fosse legittima?
Perché la sopravvenuta legge n. 107 del 2015 ha modificato la disciplina dei contratti a termine nella scuola, incidendo sulla rilevanza della questione, che deve essere riesaminata dal giudice.
I docenti hanno perso la causa?
No. La causa prosegue davanti al Tribunale di Trento: la Corte non si è pronunciata sul merito del diritto al risarcimento.
Norme collegate
- Art. 11 della Costituzione — parametro evocato per il rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento europeo
- Art. 117 della Costituzione — primo comma, sul rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.