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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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È legittimo che le controversie sugli accordi e sulle convenzioni urbanistiche siano decise dal giudice amministrativo anche quando è la pubblica amministrazione – e non il privato – a promuovere il giudizio. La Corte ha ritenuto infondata la questione: nulla impone che attore sia sempre il cittadino.

Di cosa si tratta

Un Comune pugliese aveva chiesto al giudice amministrativo la condanna di una società al pagamento di somme dovute in base a una convenzione di lottizzazione. Il TAR Puglia dubitava che la P.A. potesse fare da parte ricorrente davanti al giudice amministrativo, ritenendo che quel giudice sia previsto solo a tutela del privato contro l’amministrazione.

La questione di legittimità costituzionale

Il TAR per la Puglia, sezione di Lecce, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 133, comma 1, lettera a), numero 2), e lettera f), del d.lgs. n. 104 del 2010 (Codice del processo amministrativo), in riferimento agli artt. 103, primo comma, e 113, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui – secondo il diritto vivente – consente alla pubblica amministrazione di adire il giudice amministrativo come parte ricorrente.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato infondata la questione. Gli artt. 103 e 113 Cost., pur formulati con riferimento alla tutela del privato, non impongono che la giurisdizione amministrativa sia attivabile solo dal cittadino: essa è finalizzata anche alla tutela dell’interesse pubblico. L’ordinamento non conosce materie «a giurisdizione frazionata» in base alla soggettività delle parti; la soluzione opposta avrebbe creato effetti irragionevoli, contrari anche agli artt. 24 e 111 Cost.

Il principio

Nelle materie di giurisdizione esclusiva legate all’esercizio, anche mediato, di un potere pubblico, la pubblica amministrazione ha legittimazione attiva e può convenire il privato davanti al giudice amministrativo: gli artt. 103 e 113 Cost. garantiscono al cittadino un giudice «naturale» del potere amministrativo, ma non vietano che lo stesso giudice sia adito dall’amministrazione.

Domande e risposte

Può un Comune citare un privato davanti al giudice amministrativo?

Sì. Nelle materie di giurisdizione esclusiva connesse a convenzioni e accordi urbanistici la P.A. ha legittimazione attiva e può agire come parte ricorrente.

Gli artt. 103 e 113 Cost. tutelano solo il privato?

Tutelano il privato assicurandogli un giudice «naturale» del potere amministrativo, ma non escludono che la stessa amministrazione possa rivolgersi a quel giudice.

Cosa significa che non esistono materie «a giurisdizione frazionata»?

Significa che la stessa materia non può cambiare giudice a seconda di chi sia attore o resistente: la giurisdizione esclusiva resta unitaria.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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