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È legittimo che le controversie sugli accordi e sulle convenzioni urbanistiche siano decise dal giudice amministrativo anche quando è la pubblica amministrazione – e non il privato – a promuovere il giudizio. La Corte ha ritenuto infondata la questione: nulla impone che attore sia sempre il cittadino.
Di cosa si tratta
Un Comune pugliese aveva chiesto al giudice amministrativo la condanna di una società al pagamento di somme dovute in base a una convenzione di lottizzazione. Il TAR Puglia dubitava che la P.A. potesse fare da parte ricorrente davanti al giudice amministrativo, ritenendo che quel giudice sia previsto solo a tutela del privato contro l’amministrazione.
La questione di legittimità costituzionale
Il TAR per la Puglia, sezione di Lecce, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 133, comma 1, lettera a), numero 2), e lettera f), del d.lgs. n. 104 del 2010 (Codice del processo amministrativo), in riferimento agli artt. 103, primo comma, e 113, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui – secondo il diritto vivente – consente alla pubblica amministrazione di adire il giudice amministrativo come parte ricorrente.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato infondata la questione. Gli artt. 103 e 113 Cost., pur formulati con riferimento alla tutela del privato, non impongono che la giurisdizione amministrativa sia attivabile solo dal cittadino: essa è finalizzata anche alla tutela dell’interesse pubblico. L’ordinamento non conosce materie «a giurisdizione frazionata» in base alla soggettività delle parti; la soluzione opposta avrebbe creato effetti irragionevoli, contrari anche agli artt. 24 e 111 Cost.
Il principio
Nelle materie di giurisdizione esclusiva legate all’esercizio, anche mediato, di un potere pubblico, la pubblica amministrazione ha legittimazione attiva e può convenire il privato davanti al giudice amministrativo: gli artt. 103 e 113 Cost. garantiscono al cittadino un giudice «naturale» del potere amministrativo, ma non vietano che lo stesso giudice sia adito dall’amministrazione.
Domande e risposte
Può un Comune citare un privato davanti al giudice amministrativo?
Sì. Nelle materie di giurisdizione esclusiva connesse a convenzioni e accordi urbanistici la P.A. ha legittimazione attiva e può agire come parte ricorrente.
Gli artt. 103 e 113 Cost. tutelano solo il privato?
Tutelano il privato assicurandogli un giudice «naturale» del potere amministrativo, ma non escludono che la stessa amministrazione possa rivolgersi a quel giudice.
Cosa significa che non esistono materie «a giurisdizione frazionata»?
Significa che la stessa materia non può cambiare giudice a seconda di chi sia attore o resistente: la giurisdizione esclusiva resta unitaria.
Norme collegate
- Art. 103 della Costituzione — Parametro: definisce gli ambiti della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
- Art. 113 della Costituzione — Parametro: tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione.
- Art. 24 della Costituzione — Richiamato dalla Corte: diritto di tutti di agire in giudizio per la tutela delle proprie posizioni.
- Art. 111 della Costituzione — Richiamato dalla Corte: giusto processo e parità delle parti.
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