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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sull’obbligo di negoziazione assistita come condizione di procedibilità nelle cause per il risarcimento dei danni da circolazione di veicoli e natanti. La previsione è stata quindi ritenuta legittima.
Di cosa si tratta
La negoziazione assistita è una procedura in cui le parti, con l’assistenza dei propri avvocati, cercano di raggiungere un accordo prima di andare in giudizio. Il decreto-legge n. 132 del 2014 l’ha resa obbligatoria, come condizione di procedibilità, per alcune controversie, tra cui quelle per danni da circolazione di veicoli e natanti.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 3, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, sollevato dal Giudice di pace di Vietri di Potenza in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui subordina la procedibilità della domanda all’esperimento della negoziazione assistita.
La decisione della Corte
Con la sentenza n. 162 del 2016 la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione.
Il principio
Prevedere la negoziazione assistita come condizione di procedibilità per le cause da circolazione di veicoli non viola il diritto di difesa: il giudice che rilevi il mancato esperimento non dichiara subito improcedibile la domanda, ma assegna un termine alle parti per recuperare la negoziazione, sicché l’accesso alla giustizia è solo differito e non precluso.
Domande e risposte
Che cos’è la negoziazione assistita?
È una procedura in cui le parti, assistite dai propri avvocati, tentano di raggiungere un accordo prima di iniziare la causa.
È obbligatoria per i danni da circolazione stradale?
Sì: per queste controversie costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, secondo l’art. 3 del d.l. n. 132 del 2014.
Perché la Corte l’ha ritenuta legittima?
Perché il giudice che rileva il mancato esperimento concede un termine per recuperarlo, sicché il diritto di agire in giudizio è solo posticipato, non negato.
Norme collegate
- Art. 2 della Costituzione — parametro sui diritti inviolabili invocato dal rimettente
- Art. 3 della Costituzione — parametro sul principio di uguaglianza e ragionevolezza
- Art. 24 della Costituzione — parametro sul diritto di agire in giudizio e di difesa
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.