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La Corte costituzionale, riuniti i ricorsi di più Regioni contro la legge di stabilità 2015, ha dichiarato inammissibili alcune questioni e non fondate le altre, riservando a separate pronunce le ulteriori. Le disposizioni impugnate restano in vigore.
Di cosa si tratta
I commi 421, 422, 423 e 427 dell’art. 1 della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014) contenevano misure di finanza pubblica che incidevano sull’organizzazione e sulle risorse degli enti territoriali. Diverse Regioni (Veneto, Puglia, Campania e altre) le hanno impugnate.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati l’art. 1, commi 421, 422, 423 e 427, della legge n. 190 del 2014, promossi da più Regioni in riferimento a numerosi parametri, tra cui gli artt. 3, 5, 35, 81, sesto comma, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione.
La decisione della Corte
Con la sentenza n. 159 del 2016 la Corte, riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni e riuniti i giudizi, ha: 1) dichiarato inammissibile la questione sui commi 421, 422, 423 e 427 promossa dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 3 e 35 Cost.; 2) dichiarato inammissibile la questione sul comma 421 promossa dalla Regione Puglia; 3) dichiarato non fondate le questioni promosse da più Regioni in riferimento agli artt. 3, 5, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 Cost.
Il principio
Le misure statali di coordinamento della finanza pubblica e di riorganizzazione degli enti territoriali sono legittime quando rispettano il riparto di competenze e i vincoli costituzionali di bilancio; le censure prive di adeguata motivazione sono inammissibili.
Domande e risposte
Quali disposizioni erano contestate?
I commi 421, 422, 423 e 427 dell’art. 1 della legge di stabilità 2015, in materia di finanza pubblica ed enti territoriali.
Le Regioni hanno ottenuto l’annullamento?
No: le questioni sono state dichiarate in parte inammissibili e in parte non fondate.
Perché i giudizi sono stati riuniti?
Perché più Regioni avevano impugnato le stesse norme, e la Corte ha trattato i ricorsi congiuntamente.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — parametro sul riparto di competenze legislative
- Art. 119 della Costituzione — parametro sull’autonomia finanziaria degli enti territoriali
- Art. 120 della Costituzione — parametro sui limiti ai poteri sostitutivi e di coordinamento
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.