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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sollevate dal Tribunale di Tivoli sugli articoli 75 e 76 del Testo unico sulle spese di giustizia. Si tratta di un esito processuale: la Corte non ha esaminato il merito perché mancavano i presupposti per la decisione.
Di cosa si tratta
Gli artt. 75 e 76 del d.P.R. n. 115 del 2002 (Testo unico sulle spese di giustizia) disciplinano l’ambito di applicazione del patrocinio a spese dello Stato e le condizioni di reddito per esservi ammessi. Il Tribunale di Tivoli aveva dubitato della loro legittimità costituzionale.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati gli artt. 75 e 76 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sollevati dal Tribunale ordinario di Tivoli in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, con ordinanza del 16 ottobre 2014.
La decisione della Corte
Con l’ordinanza n. 153 del 2016 la Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 75 e 76 del d.P.R. n. 115 del 2002, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione dal Tribunale ordinario di Tivoli.
Il principio
La questione di legittimità costituzionale è manifestamente inammissibile quando non sono soddisfatti i requisiti minimi richiesti per il suo esame nel merito, sicché la Corte non può pronunciarsi sulla fondatezza dei dubbi sollevati dal giudice rimettente.
Domande e risposte
Che cosa disciplinano gli artt. 75 e 76 del Testo unico spese di giustizia?
Riguardano l’ambito di applicazione del patrocinio a spese dello Stato e le condizioni di reddito per esservi ammessi.
Che cosa significa «manifesta inammissibilità»?
È una declaratoria che chiude il giudizio senza esame del merito, perché mancano in modo evidente i presupposti per decidere.
La Corte ha detto se le norme sono legittime?
No: non si è pronunciata nel merito, essendosi limitata a dichiarare le questioni manifestamente inammissibili.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — parametro sul principio di uguaglianza invocato dal rimettente
- Art. 24 della Costituzione — parametro sul diritto di difesa e sul patrocinio a spese dello Stato
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