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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha in parte dichiarato cessata la materia del contendere e in parte non fondate le questioni sollevate dalle Regioni Abruzzo, Campania, Marche e Puglia contro l’art. 1, comma 552, della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014), in materia di autorizzazione delle infrastrutture petrolifere strategiche.

Di cosa si tratta

Per sbloccare la realizzazione di opere strategiche per l’approvvigionamento di idrocarburi, la legge di stabilità 2015 aveva ampliato l’ambito dell’autorizzazione unica statale e previsto procedure per superare il dissenso della Regione interessata, richiamando da un lato l’art. 8-bis della legge n. 239 del 2004 (casi di inerzia regionale) e dall’altro l’art. 14-quater della legge n. 241 del 1990 (dissenso espresso).

La questione di legittimità costituzionale

Le Regioni Abruzzo, Campania, Marche e Puglia hanno impugnato l’art. 1, comma 552, lettere a) e b), della legge n. 190 del 2014, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo comma, della Costituzione, nonchè ai principi di leale collaborazione, ragionevolezza e proporzionalità, lamentando l’avocazione allo Stato di funzioni amministrative in materia di energia e il superamento unilaterale del dissenso regionale.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere sul rinvio all’art. 8-bis della legge n. 239 del 2004, abrogato nelle more del giudizio da una legge successiva (n. 208 del 2015), proprio nella parte oggetto di censura. Ha invece dichiarato non fondate le altre questioni: l’estensione dell’oggetto dell’autorizzazione (lettera a) e il rinvio all’art. 14-quater della legge n. 241 del 1990 (lettera b) risultano conformi al riparto di competenze e garantiscono un adeguato coinvolgimento della Regione prima dell’intervento statale.

Il principio

Nelle materie di competenza concorrente come l’energia, il superamento del dissenso regionale è legittimo quando garantisce un adeguato coinvolgimento della Regione e congrui termini per il raggiungimento dell’intesa; l’abrogazione della norma censurata nella parte contestata determina invece la cessazione della materia del contendere.

Domande e risposte

Cosa significa cessata materia del contendere?

Significa che la controversia è venuta meno perchè la norma impugnata è stata abrogata o modificata nella parte censurata, soddisfacendo la pretesa della ricorrente, senza che la Corte debba decidere nel merito.

Lo Stato può superare il dissenso di una Regione sulle opere energetiche?

Sì, se la disciplina garantisce un adeguato coinvolgimento della Regione e congrui termini per l’intesa; la Corte ha ritenuto legittimo il rinvio all’art. 14-quater della legge n. 241 del 1990.

Perchè parte delle questioni è stata dichiarata non fondata?

Perchè l’ampliamento dell’autorizzazione unica e le procedure di superamento del dissenso rispettano il riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia di energia.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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