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La Corte costituzionale dichiara illegittime alcune disposizioni della legge urbanistica della Regione Lombardia sui luoghi di culto, che subordinavano la realizzazione di nuovi edifici religiosi a requisiti e a una convenzione discriminatori: le norme regionali in materia di governo del territorio non possono comprimere la libertà di religione e l’uguaglianza tra confessioni.
Di cosa si tratta
La Regione Lombardia aveva modificato la propria legge per il governo del territorio (l.r. n. 12 del 2005) introducendo, per la pianificazione delle attrezzature per i servizi religiosi, requisiti aggiuntivi e una convenzione obbligatoria con il Comune. Il Presidente del Consiglio dei ministri impugnò queste norme ritenendole lesive della libertà di culto e del riparto di competenze tra Stato e Regioni.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri, giudice rimettente in via principale, ha impugnato gli artt. 70 e 72 della l.r. Lombardia n. 12 del 2005, come modificati dalla l.r. n. 2 del 2015, in riferimento agli artt. 3, 8, 19 e 117 della Costituzione, lamentando una disciplina dei luoghi di culto idonea a discriminare le confessioni e a comprimere l’esercizio della libertà religiosa.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune previsioni (in particolare i requisiti per l’accesso alla pianificazione e una convenzione con prescrizioni eccedenti), respingendo invece, nei sensi di motivazione, altre censure e dichiarandone alcune inammissibili. Ha inoltre dichiarato inammissibile l’intervento di un’associazione priva di potestà legislativa.
Il principio
La competenza regionale in materia di governo del territorio non può tradursi in limitazioni che incidano sulla libertà di culto e sull’eguaglianza delle confessioni religiose: la disciplina urbanistica dei luoghi di culto deve restare neutrale e non può introdurre ostacoli o discriminazioni nell’esercizio dei diritti garantiti dagli artt. 8 e 19 Cost.
Domande e risposte
Cosa prevedevano le norme lombarde annullate?
Subordinavano la realizzazione di nuovi luoghi di culto a requisiti aggiuntivi e a una convenzione con il Comune, con prescrizioni ritenute eccedenti e potenzialmente discriminatorie.
Perché l’intervento dell’associazione è stato dichiarato inammissibile?
Perché nei giudizi in via d’azione partecipano solo i soggetti titolari di potestà legislativa; gli altri possono tutelarsi con gli ordinari mezzi giurisdizionali.
La Regione può disciplinare i luoghi di culto?
Sì, nell’ambito del governo del territorio, ma senza comprimere la libertà religiosa né discriminare tra confessioni.
Norme collegate
- Art. 8 della Costituzione — eguale libertà delle confessioni religiose.
- Art. 19 della Costituzione — libertà di professare la fede e di esercitarne il culto.
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze tra Stato e Regioni nel governo del territorio.
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