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La Corte respinge i ricorsi di più Regioni contro l’art. 37 del decreto «Sblocca Italia», che attribuisce carattere di interesse strategico a determinate infrastrutture energetiche. Dichiara inammissibile il ricorso della Regione Calabria e gli interventi delle associazioni, e non fondate le altre questioni.
Di cosa si tratta
L’art. 37 del d.l. n. 133 del 2014 (Sblocca Italia) attribuisce direttamente il «carattere di interesse strategico» a categorie di infrastrutture energetiche. Le Regioni Abruzzo, Marche, Puglia e Calabria avevano impugnato la disposizione, lamentando la compressione delle proprie competenze in materia di energia e governo del territorio.
La questione di legittimità costituzionale
Le Regioni ricorrenti denunciavano la violazione di numerosi parametri, tra cui gli artt. 3, 114, 117 (primo, terzo, quarto e quinto comma) e 118 Cost., oltre ai princìpi di leale collaborazione e sussidiarietà, sostenendo che l’attribuzione del carattere strategico ledesse la competenza concorrente in materia di produzione, trasporto e distribuzione dell’energia.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibili gli interventi delle associazioni (WWF Italia e «Amici del Parco Archeologico di Pantelleria») e inammissibile il ricorso della Regione Calabria; ha dichiarato inammissibile la questione sul comma 1 in riferimento all’art. 77, secondo comma, Cost., e non fondate le restanti questioni sui commi 1 e 2 dell’art. 37, riservando a separate pronunce le altre questioni.
Il principio
L’attribuzione legislativa del carattere di interesse strategico alle infrastrutture energetiche, contenuta nell’art. 37 del d.l. n. 133 del 2014, non modifica le singole discipline di settore relative alla localizzazione, realizzazione e autorizzazione delle opere e non si sostituisce alla disciplina della «legge obiettivo»; pertanto non comprime di per sé le competenze costituzionali delle Regioni.
Domande e risposte
Cosa stabilisce l’art. 37 dello «Sblocca Italia»?
Attribuisce direttamente il «carattere di interesse strategico» a categorie di infrastrutture energetiche, senza però modificare le discipline di settore che regolano localizzazione, realizzazione e autorizzazione delle singole opere.
Perché il ricorso della Regione Calabria è stato dichiarato inammissibile?
Per ragioni processuali rilevate in via preliminare, distinte dal merito delle questioni esaminate per le altre Regioni.
Le competenze regionali sull’energia sono state lese?
No: la Corte ha ritenuto non fondate le questioni, perché l’attribuzione del carattere strategico non incide sulle discipline che disciplinano in concreto le singole infrastrutture.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — parametro centrale sul riparto di competenze in materia di energia (competenza concorrente)
- Art. 118 della Costituzione — invocato quanto all’allocazione delle funzioni amministrative e al principio di sussidiarietà
- Art. 114 della Costituzione — richiamato quanto alla posizione costituzionale delle Regioni
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.