Testo dell'articoloIn aggiornamento

Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

Con la sentenza n. 97 del 2016 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione sull’art. 1751 del codice civile, in tema di indennità di fine rapporto dell’agente di commercio. Il giudice rimettente aveva impostato in modo carente la censura sull’eccesso di delega.

Di cosa si tratta

L’art. 1751 cod. civ. disciplina l’indennità spettante all’agente di commercio alla cessazione del rapporto. Il testo vigente deriva dal d.lgs. n. 303 del 1991, che ha attuato la direttiva 86/653/CEE sugli agenti commerciali indipendenti.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Foggia ha censurato l’art. 1751, primo comma, cod. civ., come sostituito dall’art. 4 del d.lgs. n. 303 del 1991, in riferimento all’art. 76 della Costituzione, lamentando un eccesso rispetto alla legge di delega nell’attuazione della direttiva europea.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile la questione. Il rimettente non ha adeguatamente ricostruito i termini della delega e i criteri direttivi, né ha dimostrato in modo congruo il preteso contrasto tra la norma delegata e la legge di delega, rendendo la censura sull’art. 76 Cost. carente e non scrutinabile nel merito.

Il principio

La denuncia di eccesso di delega ai sensi dell’art. 76 Cost. richiede la puntuale individuazione dei principi e criteri direttivi della legge di delega e la dimostrazione del loro superamento da parte del decreto legislativo: in difetto, la questione è inammissibile.

Domande e risposte

Che cos’è l’indennità dell’art. 1751 cod. civ.?

È l’indennità che spetta all’agente di commercio alla cessazione del rapporto, a determinate condizioni, in considerazione dell’apporto procurato al preponente in termini di nuovi clienti o sviluppo degli affari.

Cosa significa «eccesso di delega»?

Si ha quando il Governo, nell’emanare un decreto legislativo, va oltre i limiti e i criteri fissati dal Parlamento nella legge di delega, violando l’art. 76 Cost.

Perché la questione è stata dichiarata inammissibile?

Perché il giudice rimettente non aveva individuato e argomentato in modo sufficiente i criteri della delega asseritamente violati, rendendo impossibile l’esame nel merito.

Norme collegate

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.