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Con l’ordinanza n. 92 del 2016 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione sulla competenza territoriale del giudice amministrativo nei giudizi sulle informative antimafia. Il giudice rimettente, vincolato dalla decisione del Consiglio di Stato, non doveva applicare la norma censurata.
Di cosa si tratta
Un’impresa colpita da un’informativa antimafia della Prefettura di Napoli aveva impugnato davanti al TAR Liguria gli atti di risoluzione di due appalti. Sorto un problema di competenza territoriale, il Consiglio di Stato aveva già stabilito, in sede di regolamento di competenza, quale TAR fosse competente.
La questione di legittimità costituzionale
Il TAR Liguria ha censurato l’art. 13, comma 4-bis, del codice del processo amministrativo (d.lgs. n. 104 del 2010), in riferimento agli artt. 3, 24, 25, primo comma, e 111 della Costituzione, nella parte in cui attrae la competenza sugli atti presupposti a quella relativa al provvedimento finale, con il rischio di radicare la lite presso un tribunale lontano dal luogo dei fatti e di favorire contrasti di giudicati.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità per difetto di rilevanza. La pronuncia del Consiglio di Stato sulla competenza vincola i TAR (art. 16, comma 3, del codice del processo amministrativo) e, una volta decisa la competenza dal giudice superiore, quella questione esce dalla cognizione del giudice del rinvio: questi non deve quindi applicare la norma sospettata di illegittimità.
Il principio
La questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando il giudice rimettente, vincolato dalla decisione del giudice superiore, non deve fare applicazione della norma censurata. La Corte costituzionale non può trasformarsi in un giudice di ulteriore grado di impugnazione della decisione già resa.
Domande e risposte
Perché la questione è stata dichiarata inammissibile?
Perché mancava la rilevanza: il TAR era vincolato dalla decisione del Consiglio di Stato sulla competenza e non doveva più applicare la norma contestata, quindi una pronuncia della Corte non avrebbe inciso sul giudizio.
Cosa vuol dire che la decisione «vincola» il giudice del rinvio?
Significa che, una volta che il giudice superiore ha deciso un punto (qui la competenza), quel punto non può più essere rimesso in discussione dal giudice cui la causa è rinviata.
La Corte ha detto se la norma sulla competenza è legittima?
No: non è entrata nel merito. Si è fermata al difetto di rilevanza, senza valutare la conformità a Costituzione dell’art. 13, comma 4-bis.
Norme collegate
- Art. 25 della Costituzione — è invocato nel primo comma per il principio del giudice naturale precostituito per legge.
- Art. 24 della Costituzione — riguarda l’effettività della tutela giurisdizionale lamentata dal rimettente.
- Art. 111 della Costituzione — attiene al giusto processo e all’effettività della difesa.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.