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La Corte dichiara manifestamente infondate e in parte inammissibili le questioni: la riduzione alla metà del compenso del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non viola la Costituzione, rientrando nella discrezionalità del legislatore.

Di cosa si tratta

Chi difende una persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato (il cosiddetto gratuito patrocinio) riceve un compenso ridotto della metà rispetto alle tariffe ordinarie. Il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Viterbo riteneva che questa regola penalizzasse l’avvocato e la parte non abbiente.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 130 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in riferimento agli artt. 1, primo comma, 3, 24, secondo e terzo comma, 35, primo comma, 36, primo comma, e 111, primo comma, della Costituzione, sollevato dal Tribunale ordinario di Viterbo in funzione di giudice dell’esecuzione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato manifestamente infondate le questioni relative agli artt. 3, 24 e 111 Cost., richiamando i propri precedenti: la disciplina del patrocinio dei non abbienti ha peculiari connotati pubblicistici e rientra nell’ampia discrezionalità del legislatore in materia di spese di giustizia. Le censure relative agli artt. 1, 35 e 36 Cost. e quella subordinata (additiva) sono state dichiarate manifestamente inammissibili.

Il principio

Il dimezzamento del compenso del difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio non è irragionevole: il legislatore può derogare ai minimi tariffari, e gli eventuali svantaggi pratici per la parte non abbiente sono meri inconvenienti di fatto, irrilevanti nel giudizio di costituzionalità.

Domande e risposte

Di quanto si riduce il compenso del difensore?

Della metà rispetto alle tariffe professionali, ai sensi dell’art. 130 del Testo unico spese di giustizia.

Perché la riduzione è legittima?

Perché il patrocinio dei non abbienti ha natura pubblicistica e il legislatore ha ampia discrezionalità nel disciplinare compensi e spese di giustizia.

La Corte ha imposto un’eccezione quando le spese sono recuperabili dal soccombente?

No: ha dichiarato inammissibile la richiesta additiva, non trattandosi di soluzione costituzionalmente obbligata.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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