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Con l’ordinanza n. 54 del 2016 la Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibile, per sopravvenuta carenza di oggetto, la questione sulla legge n. 40 del 2004 in tema di accesso alla procreazione medicalmente assistita delle coppie fertili portatrici di malattie genetiche: la norma era già stata rimossa con la sentenza n. 96 del 2015.
Di cosa si tratta
La legge n. 40 del 2004 sulla procreazione medicalmente assistita (PMA) inizialmente non consentiva l’accesso alle tecniche alle coppie fertili portatrici di gravi malattie genetiche trasmissibili. Una coppia in questa situazione aveva fatto valere il proprio diritto di accesso davanti al giudice comune.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Milano ha sollevato la questione sugli artt. 1, commi 1 e 2, e 4, comma 1, della legge n. 40 del 2004, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione e all’art. 117, primo comma, Cost. (in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU), nella parte in cui non consentivano l’accesso alla PMA alle coppie fertili portatrici di malattie genetiche.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione per sopravvenuta carenza di oggetto: con la sentenza n. 96 del 2015 era già stata dichiarata, con efficacia ex tunc, l’illegittimità delle norme nella parte in cui non consentivano l’accesso alla PMA alle coppie fertili portatrici di gravi malattie genetiche trasmissibili.
Il principio
Quando la norma censurata è già stata rimossa dall’ordinamento da una precedente sentenza di illegittimità costituzionale, con efficacia retroattiva, la successiva questione che ha lo stesso oggetto va dichiarata manifestamente inammissibile per sopravvenuta carenza di oggetto.
Domande e risposte
Cosa aveva già deciso la Corte con la sentenza n. 96 del 2015?
Aveva dichiarato illegittime le norme della legge n. 40 del 2004 nella parte in cui non consentivano l’accesso alla PMA alle coppie fertili portatrici di gravi malattie genetiche trasmissibili, accertate da strutture pubbliche.
Perché la questione n. 54 del 2016 è stata dichiarata inammissibile?
Per sopravvenuta carenza di oggetto: la norma censurata era già stata rimossa dall’ordinamento con efficacia ex tunc dalla precedente sentenza n. 96 del 2015.
Cosa significa «efficacia ex tunc» della dichiarazione di illegittimità?
Significa che la norma è considerata come mai esistita fin dall’origine, salvo i rapporti già esauriti; per questo non vi era più nulla su cui pronunciarsi nel giudizio successivo.
Norme collegate
- Art. 2 della Costituzione — richiamato a tutela dei diritti inviolabili coinvolti nell’accesso alla genitorialità.
- Art. 32 della Costituzione — invocato a tutela della salute, parametro al centro della precedente sentenza n. 96 del 2015.
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