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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione che chiedeva di estendere l’assicurazione obbligatoria INAIL agli associati degli studi professionali legati da «dipendenza funzionale». L’addizione richiesta ha valenza creativa e non è a rime costituzionalmente obbligate.

Di cosa si tratta

L’INAIL chiedeva i premi assicurativi a uno studio associato di infermieri per la posizione di alcuni associati esposti a rischio manuale. Il giudice riteneva ingiusto che la copertura valesse per i soci di società ma non per gli associati di studi professionali nella stessa situazione di rischio.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 4, primo comma, numero 7), del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico infortuni), in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non estende l’assicurazione obbligatoria agli associati degli studi professionali. La questione era sollevata dal Tribunale ordinario di Brescia, giudice del lavoro.

La decisione della Corte

La Corte dichiara la manifesta inammissibilità. L’estensione richiesta ha valenza creativa e non è «a rime costituzionalmente obbligate»: di fronte alla varietà degli assetti degli studi professionali, spetta al legislatore modulare l’obbligo assicurativo. Inoltre l’ordinanza non ricostruiva compiutamente i fatti del caso.

Il principio

È inammissibile la questione che sollecita un’addizione a contenuto creativo, non costituzionalmente obbligata, in una materia — la conformazione della tutela assicurativa — rimessa alla discrezionalità del legislatore.

Domande e risposte

Cosa chiedeva il giudice?

Di estendere l’assicurazione INAIL agli associati di studi professionali legati da dipendenza funzionale, come già previsto per i soci di società.

Perché la Corte non ha accolto?

Perché come ampliare la tutela assicurativa è una scelta del legislatore: non esisteva un’unica soluzione costituzionalmente imposta.

Quali principi erano invocati?

L’uguaglianza (art. 3) e la tutela previdenziale dei lavoratori contro gli infortuni (art. 38, secondo comma).

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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