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Con la sentenza n. 2 del 2016 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sollevata dal Tribunale di Trento sulla norma provinciale che, per i servizi assistenziali ai disabili, commisura la compartecipazione alla spesa alla condizione economica del nucleo familiare e non al solo reddito dell’interessato.
Di cosa si tratta
La pronuncia riguarda l’art. 18 della legge della Provincia autonoma di Trento n. 13 del 2007 (Politiche sociali), che stabilisce come l’utente di prestazioni assistenziali consistenti in un servizio debba contribuire alla spesa in base alla condizione economico-patrimoniale del nucleo familiare di appartenenza, anziché in riferimento al solo reddito personale.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale ordinario di Trento, sezione distaccata di Tione di Trento, ha sollevato la questione in riferimento agli artt. 38, primo comma, della Costituzione e 4 dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige, in relazione alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ritenendo che si dovesse considerare il solo reddito dell’interessato.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondata la questione, ritenendo legittimo il criterio che, per la compartecipazione alla spesa dei servizi assistenziali, fa riferimento alla condizione economica del nucleo familiare e non al solo reddito individuale del disabile.
Il principio
Per la compartecipazione alla spesa dei servizi socio-assistenziali il legislatore può ragionevolmente fare riferimento alla condizione economico-patrimoniale del nucleo familiare di appartenenza, senza che ciò violi l’art. 38 della Costituzione né i principi a tutela delle persone con disabilità.
Domande e risposte
Su quale base si calcola la compartecipazione alla spesa per i servizi ai disabili?
Secondo la norma provinciale esaminata, in base alla condizione economico-patrimoniale del nucleo familiare di appartenenza, non al solo reddito personale dell’interessato.
La Corte ha ritenuto incostituzionale questo criterio?
No: ha dichiarato non fondata la questione, ritenendo legittimo il riferimento alla condizione economica del nucleo familiare.
Quale parametro costituzionale era invocato?
L’art. 38, primo comma, della Costituzione, oltre allo Statuto speciale e alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.
Norme collegate
- Art. 38 della Costituzione — parametro a tutela del diritto all’assistenza sociale delle persone inabili e prive dei mezzi necessari
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.