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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Con la sentenza n. 2 del 2016 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sollevata dal Tribunale di Trento sulla norma provinciale che, per i servizi assistenziali ai disabili, commisura la compartecipazione alla spesa alla condizione economica del nucleo familiare e non al solo reddito dell’interessato.

Di cosa si tratta

La pronuncia riguarda l’art. 18 della legge della Provincia autonoma di Trento n. 13 del 2007 (Politiche sociali), che stabilisce come l’utente di prestazioni assistenziali consistenti in un servizio debba contribuire alla spesa in base alla condizione economico-patrimoniale del nucleo familiare di appartenenza, anziché in riferimento al solo reddito personale.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale ordinario di Trento, sezione distaccata di Tione di Trento, ha sollevato la questione in riferimento agli artt. 38, primo comma, della Costituzione e 4 dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige, in relazione alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ritenendo che si dovesse considerare il solo reddito dell’interessato.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondata la questione, ritenendo legittimo il criterio che, per la compartecipazione alla spesa dei servizi assistenziali, fa riferimento alla condizione economica del nucleo familiare e non al solo reddito individuale del disabile.

Il principio

Per la compartecipazione alla spesa dei servizi socio-assistenziali il legislatore può ragionevolmente fare riferimento alla condizione economico-patrimoniale del nucleo familiare di appartenenza, senza che ciò violi l’art. 38 della Costituzione né i principi a tutela delle persone con disabilità.

Domande e risposte

Su quale base si calcola la compartecipazione alla spesa per i servizi ai disabili?

Secondo la norma provinciale esaminata, in base alla condizione economico-patrimoniale del nucleo familiare di appartenenza, non al solo reddito personale dell’interessato.

La Corte ha ritenuto incostituzionale questo criterio?

No: ha dichiarato non fondata la questione, ritenendo legittimo il riferimento alla condizione economica del nucleo familiare.

Quale parametro costituzionale era invocato?

L’art. 38, primo comma, della Costituzione, oltre allo Statuto speciale e alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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