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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale dichiara non fondate le questioni sull’art. 157, sesto comma, del codice penale: non è irragionevole prevedere per il crollo o disastro colposo lo stesso termine raddoppiato di prescrizione stabilito per le corrispondenti fattispecie dolose.

Di cosa si tratta

Diversi giudici, tra cui la Corte di cassazione, dubitavano che fosse irragionevole raddoppiare il termine di prescrizione anche per il delitto di crollo o disastro colposo, equiparandolo così ai gravi reati dolosi indicati dalla stessa norma.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 157, sesto comma, del codice penale, come sostituito dall’art. 6 della legge n. 251 del 2005, nella parte in cui raddoppia il termine di prescrizione del disastro/crollo colposo (artt. 449 e 434 cod. pen.), in riferimento all’art. 3 della Costituzione. Giudici rimettenti: la Corte di cassazione e i Tribunali di Velletri, Torino e il G.u.p. di Larino.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondate le questioni: il raddoppio del termine di prescrizione per i disastri colposi non è irragionevole, data la particolare gravità e l’allarme sociale di tali reati, che giustificano tempi più lunghi per l’accertamento, a prescindere dall’elemento soggettivo.

Il principio

La determinazione dei termini di prescrizione rientra nella discrezionalità del legislatore; l’equiparazione del termine tra fattispecie colpose e dolose di disastro non è manifestamente irragionevole quando è giustificata dalla gravità oggettiva del fatto e dalla complessità degli accertamenti.

Domande e risposte

La prescrizione del disastro colposo è raddoppiata?

Sì, e la Corte ha ritenuto legittimo questo raddoppio.

Perché non è irragionevole equipararlo al dolo?

Per la gravità oggettiva del disastro e la complessità degli accertamenti, che giustificano termini più lunghi.

Quale parametro era invocato?

L’art. 3 Cost., sotto il profilo della ragionevolezza.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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