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La Corte costituzionale dichiara non fondate le questioni sull’art. 157, sesto comma, del codice penale: non è irragionevole prevedere per il crollo o disastro colposo lo stesso termine raddoppiato di prescrizione stabilito per le corrispondenti fattispecie dolose.
Di cosa si tratta
Diversi giudici, tra cui la Corte di cassazione, dubitavano che fosse irragionevole raddoppiare il termine di prescrizione anche per il delitto di crollo o disastro colposo, equiparandolo così ai gravi reati dolosi indicati dalla stessa norma.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 157, sesto comma, del codice penale, come sostituito dall’art. 6 della legge n. 251 del 2005, nella parte in cui raddoppia il termine di prescrizione del disastro/crollo colposo (artt. 449 e 434 cod. pen.), in riferimento all’art. 3 della Costituzione. Giudici rimettenti: la Corte di cassazione e i Tribunali di Velletri, Torino e il G.u.p. di Larino.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondate le questioni: il raddoppio del termine di prescrizione per i disastri colposi non è irragionevole, data la particolare gravità e l’allarme sociale di tali reati, che giustificano tempi più lunghi per l’accertamento, a prescindere dall’elemento soggettivo.
Il principio
La determinazione dei termini di prescrizione rientra nella discrezionalità del legislatore; l’equiparazione del termine tra fattispecie colpose e dolose di disastro non è manifestamente irragionevole quando è giustificata dalla gravità oggettiva del fatto e dalla complessità degli accertamenti.
Domande e risposte
La prescrizione del disastro colposo è raddoppiata?
Sì, e la Corte ha ritenuto legittimo questo raddoppio.
Perché non è irragionevole equipararlo al dolo?
Per la gravità oggettiva del disastro e la complessità degli accertamenti, che giustificano termini più lunghi.
Quale parametro era invocato?
L’art. 3 Cost., sotto il profilo della ragionevolezza.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di ragionevolezza nella disciplina della prescrizione
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.