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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione sull’art. 2, comma 1, della legge della Regione Veneto n. 11 del 2012, sollevata dal Tribunale di Verona in materia di tutela dell’ambiente.

Di cosa si tratta

Una norma della Regione Veneto del 2012, che modificava la disciplina regionale di tutela dell’ambiente del 1985, era stata applicata in una controversia tra una società (Garda Uno Spa) e la Provincia di Verona. Il giudice ordinario ha dubitato della sua legittimità costituzionale.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale ordinario di Verona ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, della legge della Regione Veneto 24 febbraio 2012, n. 11, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere s) ed l), e terzo comma, della Costituzione, lamentando l’invasione della competenza statale in materia di tutela dell’ambiente e di ordinamento civile.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione con ordinanza, riscontrando vizi della prospettazione del giudice rimettente che impedivano l’esame nel merito.

Il principio

La questione di legittimità costituzionale deve essere formulata in modo completo e adeguatamente motivato quanto alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza: in difetto, la Corte ne dichiara con ordinanza la manifesta inammissibilità, senza pronunciarsi sul merito.

Domande e risposte

Che differenza c’è tra sentenza e ordinanza della Corte?

Le ordinanze sono normalmente usate per le decisioni processuali, come le declaratorie di manifesta inammissibilità o infondatezza, mentre le sentenze decidono il merito delle questioni.

Cosa significa «manifesta inammissibilità»?

Significa che la questione presenta vizi così evidenti (ad esempio nella motivazione o nella ricostruzione normativa) da non poter essere esaminata nel merito.

La norma veneta è quindi valida?

La Corte non si è pronunciata sulla sua legittimità: ha solo dichiarato inammissibile il modo in cui la questione era stata sollevata, lasciando impregiudicato il merito.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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