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La Corte costituzionale dichiara non fondate le questioni sull’art. 72, comma 2, del codice di procedura penale, sollevate a proposito della sospensione del procedimento di prevenzione patrimoniale quando il proposto è irreversibilmente incapace.

Di cosa si tratta

La confisca di prevenzione può oggi essere disposta a prescindere dalla perdurante pericolosità del proposto. Un giudice dubitava che, nel procedimento patrimoniale, la disciplina sulla sospensione per incapacità dell’imputato (richiamata dall’art. 72 cod. proc. pen.) finisse per pregiudicare il diritto di difesa dell’incapace e dei terzi.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale ordinario di Napoli aveva sollevato la questione sull’art. 72, comma 2, cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, lamentando l’impossibilità di revocare l’ordinanza di sospensione del procedimento di prevenzione patrimoniale in caso di accertata irreversibile incapacità della persona.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 72, comma 2, cod. proc. pen., riferite agli artt. 3 e 24 Cost.

Il principio

La disciplina della sospensione del procedimento per incapacità dell’imputato, nel modo in cui opera rispetto al procedimento di prevenzione patrimoniale, non determina la violazione del principio di uguaglianza né del diritto di difesa lamentata dal rimettente.

Domande e risposte

La norma sulla sospensione è stata annullata?

No: la Corte ha rigettato le questioni, dichiarandole non fondate.

Qual era il timore del giudice rimettente?

Che, di fronte a un proposto irreversibilmente incapace, la sospensione non revocabile pregiudicasse la difesa dell’incapace e dei terzi titolari dei beni.

Quali principi erano invocati?

Il principio di uguaglianza (art. 3) e il diritto di difesa (art. 24) della Costituzione.

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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