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La Corte costituzionale dichiara non fondate le questioni sul limite di cinque anni di pena massima che condiziona la non punibilità per particolare tenuità del fatto. La scelta di un tetto edittale rientra nella discrezionalità del legislatore e non è irragionevole.
Di cosa si tratta
L’art. 131-bis del codice penale esclude la punibilità quando il fatto è di particolare tenuità, ma solo per i reati puniti con pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni. Un giudice riteneva irragionevole questo limite, perché lascia fuori condotte concretamente lievi (come la ricettazione di particolare tenuità) punite con un massimo edittale più alto.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale ordinario di Nola aveva sollevato la questione sull’art. 131-bis cod. pen., inserito dall’art. 1, comma 2, del d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28, in riferimento agli artt. 3, 13, 25 e 27 della Costituzione, contestando il criterio fondato sulla pena edittale massima.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondate le questioni. La scelta di ancorare la causa di non punibilità a un limite di pena edittale massima rientra nella discrezionalità del legislatore e non è manifestamente irragionevole.
Il principio
L’individuazione della soglia di pena entro cui opera la non punibilità per particolare tenuità del fatto è una scelta di politica criminale rimessa al legislatore; può essere sindacata solo se manifestamente irragionevole o arbitraria, ipotesi qui non ricorrente.
Domande e risposte
Il limite dei cinque anni resta in vigore?
Sì. La Corte ha rigettato le censure: la soglia di pena massima per applicare l’art. 131-bis cod. pen. rimane.
Perché non è stato considerato irragionevole?
Perché fissare una soglia edittale è una scelta discrezionale del legislatore, censurabile solo se manifestamente arbitraria: qui non lo era.
La tenuità del fatto vale comunque per i reati sopra i cinque anni?
No: la causa di non punibilità opera solo entro il massimo edittale di cinque anni previsto dalla norma, confermato dalla Corte.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — uguaglianza e ragionevolezza, parametro principale della censura.
- Art. 25 della Costituzione — legalità e offensività in materia penale.
- Art. 27 della Costituzione — funzione della pena, evocata dal giudice rimettente.
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