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La Corte accoglie in larga parte il ricorso statale contro la legge di riordino della Regione Veneto in materia di pesca, fauna e caccia, dichiarando illegittime diverse disposizioni; respinge invece una sola censura.

Di cosa si tratta

La Regione Veneto aveva approvato una legge di riordino e semplificazione che toccava, tra l’altro, pesca, fauna selvatica e prelievo venatorio. Lo Stato ha impugnato più disposizioni ritenendole invasive di competenze statali, in particolare in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.

La questione di legittimità costituzionale

Erano impugnati gli artt. 55, 65, 66 (commi 1 e 2), 68 (comma 1), 69 (comma 2) e 71 della legge della Regione Veneto 27 giugno 2016, n. 18, in riferimento agli artt. 3, 23 e 117, primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione. Ricorrente: il Presidente del Consiglio dei ministri.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 55, comma 1, 65, 66, commi 1 e 2, e 71 della legge regionale, nonché del comma 3-bis dell’art. 20 della legge regionale n. 50 del 1993 (inserito dall’art. 69, comma 2) limitatamente alle parole «e del fucile»; ha invece dichiarato non fondata la questione sull’art. 68, comma 1, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

Il principio

La legislazione regionale in materia di fauna e caccia deve rispettare gli standard di tutela ambientale fissati dallo Stato: dove li riduce o se ne discosta è illegittima, ma le censure vanno valutate disposizione per disposizione, potendo alcune risultare conformi.

Domande e risposte

La Corte ha annullato l’intera legge veneta?

No. Ha dichiarato illegittime diverse disposizioni, ma ne ha salvata almeno una (art. 68, comma 1), ritenendo la relativa censura non fondata.

Cosa significa l’annullamento limitato alle parole «e del fucile»?

La Corte ha eliminato solo quelle parole da una disposizione, lasciando in vigore il resto: è una declaratoria parziale.

Perché lo Stato può impugnare in materia di caccia?

Perché la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., è competenza esclusiva statale che fissa livelli di protezione vincolanti per le Regioni.

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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