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La Corte dichiara illegittima una legge della Regione Liguria che prevedeva il patrocinio a spese regionali per chi, vittima di un reato, fosse poi indagato per eccesso colposo di legittima difesa: la materia è di competenza esclusiva statale.
Di cosa si tratta
La Regione Liguria aveva stabilito di pagare la difesa nei processi penali a favore dei cittadini che, vittime di un delitto contro il patrimonio o la persona, fossero indagati per eccesso colposo in legittima difesa o assolti per legittima difesa. Lo Stato ha impugnato la norma.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 1, comma 2, della legge della Regione Liguria 5 luglio 2016, n. 11 (Interventi in favore delle vittime della criminalità), in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere l) e h), della Costituzione. Ricorrente: il Presidente del Consiglio dei ministri.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, della legge regionale ligure n. 11 del 2016.
Il principio
La disciplina del patrocinio nei procedimenti penali tocca ambiti riservati alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (ordinamento penale e ordine pubblico): la Regione non può introdurre proprie regole in tale materia.
Domande e risposte
Perché la Regione non poteva intervenire?
Perché la materia rientra nella competenza esclusiva statale richiamata dall’art. 117, secondo comma, lettere l) e h), Cost., relativa a ordinamento penale e ordine pubblico.
Cosa prevedeva la legge ligure?
Il pagamento, a carico della Regione, della difesa penale di vittime di reato indagate per eccesso colposo in legittima difesa o assolte per legittima difesa.
La norma è ancora applicabile?
No. Dichiarata illegittima, ha cessato di avere efficacia.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — invocato, secondo comma lettere l) e h), sulla competenza esclusiva statale in materia di ordinamento penale e ordine pubblico
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