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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sulla disciplina della continuazione tra illeciti amministrativi: il giudice di Genova chiedeva in sostanza una pronuncia additiva dal contenuto non costituzionalmente obbligato, riservata alla discrezionalità del legislatore.

Di cosa si tratta

Una società era stata sanzionata per violazioni in materia di trasporto di rifiuti. Il Tribunale di Genova dubitava della legittimità della norma che limita la continuazione — cioè il trattamento sanzionatorio più favorevole per più violazioni unite da un medesimo disegno — alle sole infrazioni in materia previdenziale e assistenziale.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 8, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui limita la continuazione e il cumulo giuridico delle sanzioni alle sole violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, in riferimento all’art. 3, primo comma, della Costituzione. Giudice rimettente: il Tribunale ordinario di Genova.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione.

Il principio

L’estensione della disciplina della continuazione ad altri illeciti amministrativi comporta scelte rimesse alla discrezionalità del legislatore: la Corte non può sostituirsi ad esso con una pronuncia additiva quando manca una soluzione costituzionalmente obbligata.

Domande e risposte

Cos’è la continuazione nelle sanzioni amministrative?

È un meccanismo che, in presenza di più violazioni legate da un unico disegno, consente un trattamento sanzionatorio complessivamente più mite, qui previsto solo per la materia previdenziale.

Perché la questione è inammissibile?

Perché chiedeva alla Corte un intervento additivo a contenuto discrezionale, di competenza del legislatore.

La norma resta così com’è?

Sì. Non essendo stata dichiarata illegittima, la limitazione della continuazione resta in vigore.

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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