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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara illegittimo l’ultimo periodo dell’art. 152 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, che sanzionava con l’inammissibilità il ricorso previdenziale privo della dichiarazione del valore della prestazione: una sanzione manifestamente irragionevole e sproporzionata.

Di cosa si tratta

Nei giudizi previdenziali la norma, per agevolare la liquidazione delle spese entro il limite del valore della prestazione, imponeva alla parte di dichiarare tale valore nelle conclusioni del ricorso introduttivo, a pena di inammissibilità del ricorso stesso.

La questione di legittimità costituzionale

La Corte di appello di Torino, sezione lavoro, dubitava della legittimità dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ., come modificato dal decreto-legge n. 98 del 2011, in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, della Costituzione (quest’ultimo in relazione all’art. 6 della CEDU), ritenendo la sanzione dell’inammissibilità sproporzionata rispetto al fine perseguito.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’ultimo periodo dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ. Ha rilevato che il giudice, al momento della liquidazione, conosce già il valore della prestazione e resta comunque vincolato al limite legale: l’effetto deflattivo è già assicurato da altra disciplina, sicché la sanzione dell’inammissibilità risulta manifestamente irragionevole. Il motivo fondato sull’art. 117 in relazione alla CEDU è rimasto assorbito.

Il principio

È manifestamente irragionevole, e quindi contraria all’art. 3 della Costituzione, la sanzione dell’inammissibilità del ricorso previdenziale per la sola mancanza della dichiarazione del valore della prestazione: una conseguenza sproporzionata rispetto al fine deflattivo, già altrimenti garantito, e lesiva dell’effettività dell’accesso alla tutela giurisdizionale.

Domande e risposte

Cosa imponeva la norma annullata?

Di indicare il valore della prestazione previdenziale nelle conclusioni del ricorso, a pena di inammissibilità del ricorso stesso.

Perché la sanzione era irragionevole?

Perché il giudice conosce comunque il valore al momento della liquidazione e resta vincolato al limite legale: l’inammissibilità era un aggravio sproporzionato rispetto al fine perseguito.

Cosa cambia per chi propone un ricorso previdenziale?

La mancata dichiarazione del valore non può più comportare l’inammissibilità del ricorso.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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