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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara illegittima parte della disciplina statale sulle concessioni per gli idrocarburi (art. 38 del d.l. 133/2014), nella parte in cui non prevede un adeguato coinvolgimento delle Regioni nelle procedure decisionali che incidono sul loro territorio.

Di cosa si tratta

Diverse Regioni hanno impugnato le norme statali che, in nome dello sviluppo delle attività produttive e dell’apertura dei cantieri, disciplinavano in modo accentrato la ricerca e la coltivazione di idrocarburi, ritenendo compromesse le proprie competenze in materia di governo del territorio e tutela ambientale.

La questione di legittimità costituzionale

Erano impugnati il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito dalla legge n. 164 del 2014, in particolare l’art. 38 e numerosi suoi commi, nonché l’art. 1, comma 554, della legge n. 190 del 2014. Ricorrenti: le Regioni Abruzzo, Marche, Puglia, Lombardia, Veneto, Campania e Calabria.

La decisione della Corte

Riuniti i giudizi e dichiarati inammissibili gli interventi di alcune associazioni, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 38, comma 7, del d.l. n. 133 del 2014, nella parte in cui non prevede un adeguato coinvolgimento delle Regioni nel procedimento di adozione del decreto ministeriale sul titolo concessorio unico, accogliendo in parte i ricorsi.

Il principio

Quando lo Stato esercita competenze che incidono su ambiti regionali, in particolare sul governo del territorio, deve assicurare forme adeguate di leale collaborazione e coinvolgimento delle Regioni nei procedimenti decisionali.

Domande e risposte

La Corte ha bocciato tutto l’art. 38?

No. Ha dichiarato illegittimo in particolare il comma 7 nella parte in cui non garantiva il coinvolgimento delle Regioni, decidendo separatamente altre questioni.

Cosa cambia per le Regioni?

Le procedure statali che le riguardano devono prevedere un loro adeguato coinvolgimento, secondo il principio di leale collaborazione.

Gli interventi delle associazioni sono stati ammessi?

No. La Corte ha dichiarato inammissibili gli interventi delle associazioni nei giudizi promossi dalle Regioni.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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