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La Corte dichiara non fondate le questioni sull’art. 360 del codice di procedura penale, nella parte in cui non estende espressamente le garanzie difensive degli accertamenti tecnici irripetibili a ogni attività di prelievo di reperti per la ricerca del DNA.

Di cosa si tratta

Si discute delle garanzie difensive nel processo penale durante le attività di individuazione e prelievo di reperti utili per la ricerca del DNA. La questione è se ogni prelievo del genere debba sempre seguire le regole dell’accertamento tecnico non ripetibile (con avviso al difensore).

La questione di legittimità costituzionale

La Corte d’assise d’appello di Roma aveva sollevato la questione in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, sostenendo che l’art. 360 cod. proc. pen. violasse il diritto di difesa e il principio del giusto processo non prevedendo che le sue garanzie coprano sempre il prelievo di reperti per il DNA.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondate le questioni. Ha osservato, anche richiamando la giurisprudenza di legittimità, che il prelievo del campione biologico costituisce accertamento tecnico irripetibile (con le relative garanzie) solo quando richieda tecniche e competenze specialistiche; quando si tratta di mero rilievo non valutativo, non scatta l’obbligo di avviso. Spetta al giudice valutare in concreto la natura dell’attività.

Il principio

Le garanzie difensive dell’art. 360 cod. proc. pen. non si applicano automaticamente a ogni prelievo di reperti per la ricerca del DNA: occorre distinguere, in concreto, tra mero rilievo non valutativo e accertamento tecnico irripetibile che richiede competenze specialistiche.

Domande e risposte

Cosa chiedeva il giudice rimettente?

Che le garanzie dell’art. 360 c.p.p. (tra cui l’avviso al difensore) si applicassero sempre al prelievo di reperti per la ricerca del DNA.

Come ha risposto la Corte?

Ha dichiarato la questione non fondata: la garanzia scatta solo quando il prelievo richiede competenze specialistiche, non per il mero rilievo non valutativo.

Chi decide la natura dell’attività?

Il giudice, con un apprezzamento in concreto sul caso specifico, distinguendo tra rilievo e accertamento tecnico irripetibile.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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