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La Corte dichiara inammissibili le questioni sollevate dalle Regioni Veneto e Liguria contro le norme statali del 2015 sul contenimento della spesa sanitaria (cosiddetti piani di efficientamento e tetti di spesa farmaceutica).
Di cosa si tratta
Lo Stato aveva introdotto, con il decreto-legge n. 78 del 2015, misure di razionalizzazione della spesa del Servizio sanitario nazionale. Due Regioni hanno impugnato quelle disposizioni ritenendole lesive delle proprie competenze e dell’autonomia finanziaria.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati numerosi commi degli artt. 9-bis, 9-ter, 9-quater e 9-septies del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla legge n. 125 del 2015, in riferimento agli artt. 5, 117 (quarto comma), 118 e 119 della Costituzione. Ricorrenti: la Regione Veneto e la Regione Liguria.
La decisione della Corte
La Corte, riuniti i giudizi e riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni, ha dichiarato inammissibili le questioni esaminate, comprese quelle sull’art. 9-septies promosse dalla Regione Liguria.
Il principio
Le impugnazioni regionali devono indicare con precisione le disposizioni censurate e le ragioni della loro lesività: censure generiche o non adeguatamente argomentate riguardo alle competenze e all’autonomia finanziaria conducono all’inammissibilità.
Domande e risposte
Perché le questioni sono inammissibili e non infondate?
Perché la Corte non ne ha esaminato il merito: le censure presentavano vizi che ne impedivano la valutazione di fondatezza.
Le norme sanitarie statali restano in vigore?
Sì. Non essendo state dichiarate illegittime, le disposizioni del d.l. n. 78 del 2015 conservano efficacia.
Cosa vuol dire «riservata a separate pronunce»?
Significa che la Corte ha deciso solo una parte delle questioni, rinviando ad altre decisioni l’esame dei profili residui.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — invocato (quarto comma) sul riparto di competenze tra Stato e Regioni
- Art. 119 della Costituzione — invocato a tutela dell’autonomia finanziaria regionale
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