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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara inammissibili le questioni sollevate dalle Regioni Veneto e Liguria contro le norme statali del 2015 sul contenimento della spesa sanitaria (cosiddetti piani di efficientamento e tetti di spesa farmaceutica).

Di cosa si tratta

Lo Stato aveva introdotto, con il decreto-legge n. 78 del 2015, misure di razionalizzazione della spesa del Servizio sanitario nazionale. Due Regioni hanno impugnato quelle disposizioni ritenendole lesive delle proprie competenze e dell’autonomia finanziaria.

La questione di legittimità costituzionale

Erano impugnati numerosi commi degli artt. 9-bis, 9-ter, 9-quater e 9-septies del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla legge n. 125 del 2015, in riferimento agli artt. 5, 117 (quarto comma), 118 e 119 della Costituzione. Ricorrenti: la Regione Veneto e la Regione Liguria.

La decisione della Corte

La Corte, riuniti i giudizi e riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni, ha dichiarato inammissibili le questioni esaminate, comprese quelle sull’art. 9-septies promosse dalla Regione Liguria.

Il principio

Le impugnazioni regionali devono indicare con precisione le disposizioni censurate e le ragioni della loro lesività: censure generiche o non adeguatamente argomentate riguardo alle competenze e all’autonomia finanziaria conducono all’inammissibilità.

Domande e risposte

Perché le questioni sono inammissibili e non infondate?

Perché la Corte non ne ha esaminato il merito: le censure presentavano vizi che ne impedivano la valutazione di fondatezza.

Le norme sanitarie statali restano in vigore?

Sì. Non essendo state dichiarate illegittime, le disposizioni del d.l. n. 78 del 2015 conservano efficacia.

Cosa vuol dire «riservata a separate pronunce»?

Significa che la Corte ha deciso solo una parte delle questioni, rinviando ad altre decisioni l’esame dei profili residui.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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