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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara in parte inammissibili e in parte non fondate le questioni sollevate da numerose Regioni e Province autonome contro l’art. 4 della legge n. 164 del 2016, che disciplina il concorso degli enti territoriali alla sostenibilità del debito pubblico.

Di cosa si tratta

L’art. 4 della legge n. 164 del 2016 ha modificato la legge n. 243 del 2012 sull’equilibrio dei bilanci, riscrivendo le regole con cui Regioni, comuni, province, città metropolitane e Province autonome concorrono ad assicurare la sostenibilità del debito complessivo delle pubbliche amministrazioni.

La questione di legittimità costituzionale

Le Province autonome di Trento e Bolzano, le Regioni autonome Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia e le Regioni Lombardia, Liguria e Veneto avevano impugnato la norma in riferimento agli statuti speciali, al principio dell’accordo in materia finanziaria, al principio di leale collaborazione e all’art. 5 della legge costituzionale n. 1 del 2012.

La decisione della Corte

La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato inammissibili le questioni proposte dalla Provincia autonoma di Bolzano e dalla Regione Friuli-Venezia Giulia sui rispettivi statuti, e ha dichiarato non fondate — in alcuni casi nei sensi di cui in motivazione — le altre questioni, ritenendo legittima la disciplina statale sul concorso delle autonomie alla sostenibilità del debito.

Il principio

Lo Stato può definire con legge ordinaria le modalità con cui le autonomie concorrono alla sostenibilità del debito pubblico, nel rispetto dei principi costituzionali; né la legge rinforzata sull’equilibrio di bilancio impone, di per sé, un generale vincolo di previa intesa con le Regioni.

Domande e risposte

Cosa disciplina l’art. 4 impugnato?

Le modalità con cui Regioni, enti locali e Province autonome concorrono ad assicurare la sostenibilità del debito delle pubbliche amministrazioni.

Le Regioni hanno avuto ragione?

No: le questioni sono state in parte dichiarate inammissibili e in parte non fondate; la disciplina statale è stata ritenuta legittima.

Serviva sempre l’intesa con le Regioni?

No: secondo la Corte, dalla legge rinforzata sull’equilibrio di bilancio non si ricava un obbligo generale di previa intesa con le Regioni per la legge ordinaria attuativa.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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